Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale

  • Gennaro Di Lorenzo

    BRESCIA
    07/05/2025 17:42

    notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale

    Buongiorno,
    chiedo se a Vostro parere è possibile notificare il decreto di chiusura della Liquidazione Giudiziale ai creditori istanti ed al Legale Rappresentante tramite PEC.
    Leggo pareri discordanti in merito e non riesco a trovare orientamenti che abbiano fonte attendibile.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/05/2025 12:26

      RE: notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale

      L'art. 135 c.c.i.i. presenta non pochi problemi interpretativi, ma quello che lei pone. a nostro avviso non dovrebbe sussistere in quanto il secondo periodo del comma 3 dell'art. 235 dispone testualmente quanto segue: "Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato".
      Da questo disposto si ricava, a nostro avviso, che per i soggetti espressamente indicati nella norma il provvedimento di chiusura può essere notificato o anche comunicato, e, quindi la comunicazione può essere fatta via Pec dal curatore. Per quanto riguarda i creditori, non stranamente contemplati nell'elenco, vale la frase di chiusura per la quale il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicità effettuata ai sensi dell'art. 45, per cui, in forza del comma 2 di tale norma, è il cancelliere tenuto a trasmettere a trasmettere in via telematica l'estratto del decreto di chiusura al registro delle imprese. Se per i creditori il termine di chiusura decorre dalla data della pubblicità vuol dire che nessuna notifica o comunicazione fa fatta agli stessi, anche perché queste operazioni l'art. 235 li prevede per gli altri soggetti e non per i creditori. Si è anche sostenuto che per questi (ma in particolare per il creditore istante l'apertura della liquidazione giudiziale) opererebbe la disciplina sul reclamo di cui all'art.. 124, ma anche questa norma prevede la comunicazione o la notificazione e comunque l'ipotesi generale che il provvedimento non sia notificato; per questa ipotesi il comma 2 dell'art. 124 parla di reclamo entro 90 giorni dal deposito del provvedimento del giudice nel Fasciolo della procedura, nel mentre il comma 3 dell'art. 235 parla di 30 giorni dal compimento della pubblicità, ed è evidente che, nel caso, trova applicazione quest'ultima norma specifica alla chiusura.
      Zucchetti SG Srl