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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale
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Gennaro Di Lorenzo
BRESCIA07/05/2025 17:42notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale
Buongiorno,
chiedo se a Vostro parere è possibile notificare il decreto di chiusura della Liquidazione Giudiziale ai creditori istanti ed al Legale Rappresentante tramite PEC.
Leggo pareri discordanti in merito e non riesco a trovare orientamenti che abbiano fonte attendibile.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/05/2025 12:26RE: notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale
L'art. 135 c.c.i.i. presenta non pochi problemi interpretativi, ma quello che lei pone. a nostro avviso non dovrebbe sussistere in quanto il secondo periodo del comma 3 dell'art. 235 dispone testualmente quanto segue: "Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato".
Da questo disposto si ricava, a nostro avviso, che per i soggetti espressamente indicati nella norma il provvedimento di chiusura può essere notificato o anche comunicato, e, quindi la comunicazione può essere fatta via Pec dal curatore. Per quanto riguarda i creditori, non stranamente contemplati nell'elenco, vale la frase di chiusura per la quale il termine per l'impugnazione decorre dalla pubblicità effettuata ai sensi dell'art. 45, per cui, in forza del comma 2 di tale norma, è il cancelliere tenuto a trasmettere a trasmettere in via telematica l'estratto del decreto di chiusura al registro delle imprese. Se per i creditori il termine di chiusura decorre dalla data della pubblicità vuol dire che nessuna notifica o comunicazione fa fatta agli stessi, anche perché queste operazioni l'art. 235 li prevede per gli altri soggetti e non per i creditori. Si è anche sostenuto che per questi (ma in particolare per il creditore istante l'apertura della liquidazione giudiziale) opererebbe la disciplina sul reclamo di cui all'art.. 124, ma anche questa norma prevede la comunicazione o la notificazione e comunque l'ipotesi generale che il provvedimento non sia notificato; per questa ipotesi il comma 2 dell'art. 124 parla di reclamo entro 90 giorni dal deposito del provvedimento del giudice nel Fasciolo della procedura, nel mentre il comma 3 dell'art. 235 parla di 30 giorni dal compimento della pubblicità, ed è evidente che, nel caso, trova applicazione quest'ultima norma specifica alla chiusura.
Zucchetti SG Srl -
Gennaro Di Lorenzo
BRESCIA25/05/2026 10:34RE: notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale
Devo notificare/comunicare il decreto di chiusura della Liquidazione Giudiziale al legale rappresentante che non ha attivato il domicilio digitale, io avevo attivato la procedura ma lui non ha provveduto.
Premetto che tutte le comunicazioni a lui dirette in corso della procedura (es rapporti riepilogativi ex art. 130 c. 9) le ho depositate nel fascicolo telematico in tribunale come previsto dalla norma.
Come procedo?
Avrei pensato di procedere analogamente a quanto fatto in corso di procedura con ill deposito nel fascicolo del tribunale.
Secondo Voi è corretto? In subordine potrei procedere con una raccomandata con avviso di ricevimento.
Vi ringrazio in anticipo per il prezioso confronto.
Cordialità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/05/2026 17:36RE: RE: notifiche chiusura Liquidazione Giudiziale
Lei ha finora correttamente proceduto ai sensi del comma 3 dell'art. 10 CCII alle comunicazione mediante deposito nel fascicolo informatico e non vi è motivo per mutare questo sistema per la comunicazione della chiusura.
Zucchetti Sg Srl
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