Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Apertura Liquidazione per S.a.s. per socio accomandatario

  • Lorenzo Pieroni

    Cesenatico (FC)
    01/12/2025 16:59

    Apertura Liquidazione per S.a.s. per socio accomandatario

    Buon pomeriggio,
    Sono stato nominato curatore della società X e del socio Y illimitatamente responsabile.
    Il socio Y è anche unico socio accomandatario della società Z (sempre s.a.s.), nonchè socio al 50% non amministratore di una s.r.l.
    MI chiedo se l'operatività è corretta:
    - Annotazione sulla società Z della sentenza;
    - Annotazione sulla società Y della sentenza.
    Le rispettive quote cadrebbero nell'attivo fallimentare.
    Tuttavia ho una forte sensazione che anche la società Y sia fallibile (allo scopo ho chiesto informazioni agli enti in qualità di cuatore del socio illimitatamente responsabile.

    Agisco bene?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/12/2025 18:54

      RE: Apertura Liquidazione per S.a.s. per socio accomandatario

      Per quanto riguarda la sas Z, è pacifico che l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale del socio quale imprenditore individuale o quale socio di una società, non determina il fallimento di altra e diversa società di persone di cui quel soggetto faccia parte (art. 258 c.c.i.i.), ma soltanto l'esclusione di diritto del socio in liquidazione dalla società, in virtù dell'espresso richiamo operato dagli artt. 2293 e 2315 c.c., rispettivamente per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, a tutte le norme sulle società semplici (ad eccezione delle ipotesi regolate in maniera difforme), tra cui all'art. 2288, comma 1, c.c.. Inoltre l'apertura della liquidazione a carico del socio amministratore produce la decadenza dalla carica di amministratore.
      Esclusione di diritto quindi del socio in questione dalla sas Z con liquidazione della quota. Il curatore della liquidazione dichiarata, essendo stato il socio in liquidazione escluso dalla sas Z, non può vantare alcuna pretesa nei confronti di questa società né compiere indagini, che non siano quelle ordinarie per stabilire l'entità della liquidazione della quota. Sarà compito della sas Z organizzarsi in considerazione del venir meno del socio accomandatario-
      Se tale quota ha un valore e viene fissato un prezzo, il mancato pagamento dello stesso potrebbe giustificare la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale a carico della sas Z, essendo, in tal caso, il curatore del socio legittimato a chiederla in quanto creditore.
      Quanto alla partecipazione del socio nella srl la questione è molto più semplice in quanto, in tal caso, all'attivo della procedura cui è assoggettato il socio va appresa detta quota di partecipazione e liquidata secondo le regole di legge.
      Intanto vanno fate le comunicazioni ad entrambe le società dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico del socio.
      Zucchetti SG srl