Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

PRIVILEGIO EX ART. 9 D.LGS. 123/98

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    13/04/2026 17:29

    PRIVILEGIO EX ART. 9 D.LGS. 123/98

    Anche nel caso di istanza di ammissione al passivo in una liquidazione giudiziale da parte di Regione Lombardia (Bando "Confidiamo nella ripresa"), il credito va ammesso al privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, in quanto trae origine da recupero di finanziamenti di sostegno pubblico alle imprese con rango successivo alle spese di giustizia e ai privilegi di cui all'art. 2751-bis c.c. ?
    Nel caso specifico la Regione nell'istanza di ammissione al passivo ha precisato che la società in liquidazione giudiziale veniva ammessa all'agevolazione per X euro a titolo di garanzia regionale sul finanziamento rilasciato da un Confidi e Y euro a titolo di contributo a fondo perduto concesso a fronte della restituzione del finanziamento. Confidi a seguito del mancato pagamento di 4 rate del cofinanziamento comunicava la risoluzione contrattuale e veniva liquidata dalla Regione.
    Nell'istanza non vengono indicati i beni eventualmente destinatari del finanziamento e neppure viene prodotto copia del contratto di finanziamento con confidi.
    Non ritengo inoltre che trovi applicazione l'art. 24 del DLgs 184/2025 il quale ha abrogato, tra gli altri, dal 1/1/2026 il DLGS 123/1998 ma limitatamente alle procedure di finanziamento introdotte dal 1/1/2026. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/04/2026 15:18

      RE: PRIVILEGIO EX ART. 9 D.LGS. 123/98

      Dalle modalità dell'operazione descritta sembrerebbe che al credito dell'istante possa essere attribuito il privilegio generale mobiliare ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, anche se sarebbe opportuno che il richiedente indicasse la fonte normativa che attribuisce un tale privilegio per una verifica più puntuale.
      La natura di generale del privilegio attribuibile esenta l'istante dall'onere di indicare i beni su cui grava il privilegio stesso (onere richiesto per il privileg
      Preclusivo all'accoglimento dell'istanza è invece la mancanza del contratto di finanziamento Confidi, da cui trae origine il credito della Regione, mancando la prova dell'avvenuto finanziamento e delle relative condizion; fermo restando che tale carenza probatoria è superata se il curatore dispone già del relativo contratto.
      Zucchetti SG srl