Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CESSAZIONE AFFITTO DI AZIENDA - SORTE DEI LAVORATORI

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    14/07/2026 12:17

    CESSAZIONE AFFITTO DI AZIENDA - SORTE DEI LAVORATORI

    Buongiorno
    In qualità di Curatore, nei termini concessi dal CCII, recedevo dal contratto di affitto di azienda. Tuttavia con apposita autorizzazione del G.D. veniva concessa all'affittuario il godimento dei beni e l'utilizzo della manodopera sino alla vendita dell' azienda, previo il pagamento di un canone mensile.
    Considerato che tale affittuario si è reso inadempiente al pagamento di tali canoni, la Curatela ha revocato l'utilizzo dell'azienda e ottenuto la disponibilità della stessa.
    Mi chiedo a questo punto se la sorte dei dipendenti debba essere disciplinata a norma dell'art. 189, comma 1, CCII e cioè che i rapporti di lavoro rimangano sospesi.
    Inoltre nel caso in cui tra (ad es. 2 mesi) venga ceduta l'intera azienda (macchinari, contratti di lavoro, ecc.), nel periodo intercorrente tra la riconsegna dell'azienda al Curatore e la sua cessione, come vengono gestiti i rapporti di lavoro?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/07/2026 13:37

      RE: CESSAZIONE AFFITTO DI AZIENDA - SORTE DEI LAVORATORI

      Posto che lei ha comunicato il recesso dal contratto di affitto di azienda intercorrente tra le parti, col consentire, previa autorizzazione del giudice, l'ulteriore godimento dei beni e l'utilizzo della manodopera sino alla vendita dell' azienda, previo il pagamento di un canone mensile, ha sostanzialmente o continuato il precedente contratto da cui era receduto o stipulato un nuovo contratto di affitto di azienda.
      In entrambi i casi la cessazione dell'affitto, anche se per risoluzione, determina la retrocessione dell'azienda, equiparabile ad una forma di cessione dall'affittuario al proprietario. Questo significa, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, che gli stessi sono ritornati in capo alla curatela, con gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. mitigati dalla disposizione di cui al comma 6 dell'art. 212 CCII.
      Tuttavia proprio tale norma- applicabile sia ai contratti di affitto stipulati dal curatore (cui la norma si riferisce) sia a quelli stipulati dal concedente quando era in bonis e pendenti al momento dell'apertura della procedura per il richiamo dell'art. 212, comma 6 contenuto nel comma 2 dell'art. 184- stabilisce che "ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V", ossia la disciplina sui contratti pendenti, tra cui l'art. 189.
      In questa norma trova la risposta a tutti i suoi quesiti.
      Zucchetti SG srl