Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RICORSO CONTRO SOCIETA' IN BONIS MA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE

  • Ottavia Simili

    Roma
    02/04/2026 18:23

    RICORSO CONTRO SOCIETA' IN BONIS MA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE

    In data odierna è stato notificato sulla PEC di una mia liquidazione giudiziale un ricorso ex art. 414 cpc da parte di un ex dipendente della società con ad oggetto solo DIFFERENZE RETRIBUTIVE (per periodi lavorati in assenza di contratto e per periodi con contratto ma retribuiti inferiormente a ciò che prevede il CCNL).
    Le criticità che evidenzio sono:
    1) La causa è stata iscritta a ruolo DOPO L'APERTURA DELLA L.G. (non è quindi un giudizio pendente, ma un nuovo giudizio);
    2) Il convenuto è la SOCIETA' IN BONIS, e non la liquidazione giudiziale;
    3) L'accertamento del credito è demandato al giudice del lavoro, e non al GD.
    Come mi devo comportare?
    Il mio primo dubbio è: mi posso costituire, non essendo stata citata la L.G., ma la società in bonis.
    Si potrebbe invece costituire la società in bonis rappresentata dal legale rappresentante, se ha interesse?
    Il secondo dubbio è, se mi potessi costituire, se l'accertamento delle sole differenze retributive è demandato al GD (e quindi è improcedibile contro la L.G.) oppure è sempre competenza del giudice del lavoro? Ho letto tanta giurisprudenza ma non ho trovato nulla sulle sole differenze retributive.
    In teoria il Giudice del lavoro resta competente per l'accertamento del licenziamento o la reintegra, ma non per i crediti, che vanno accertati innanzi al GD. Però non sono sicura che per le differenze retributive sia così.
    Mi potete aiutare?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/04/2026 17:19

      RE: RICORSO CONTRO SOCIETA' IN BONIS MA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE

      La premessa di ogni altra considerazione è che i crediti per differenze retributive riguardanti rapporti di lavoro vanno accertati in sede concorsuale mediante insinuazione al passivo (giurisprudenza del tutto pacifica) se il creditore intende partecipare al concorso, altrimenti, anche in pendenza di fallimento o liquidazione giudiziale, può rivolgersi al giudice del lavoro, convenendo in giudizio il datore di lavoro, ma il provvedimento che ottiene può essere fatto valere nei confronti del fallito o liquidato quando sarà tornato in bonis.
      Nella fattispecie da lei rappresentata sembrerebbe ricorrere questa seconda ipotesi, ma se abbiamo ben capito, il lavoratore ha citato in giudizio il datore di lavoro e non la curatela della sua liquidazione giudiziale, ma ha notificato la citazione al curatore; se è così la citazione è nulla per indeterminatezza del soggetto convenuto o comunque se è chiaro che questi è il datore di lavoro, la notifica non è regolare.
      in ogni caso la questione non riguarda il curatore il quale potrebbe non fare nulla o costituirsi per eccepire la nullità della citazione a lui notificata ma con chiamata in giudizio del datore di lavoro e comunque la improcedibilità del processo per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo.
      Zucchetti Sg Srl