Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 198, comma 2, CCI e "presentazione" del bilancio da parte del curatore in mancanza di libri contabili

  • Paola Cuzzocrea

    Borgo Virgilio (MN)
    09/05/2023 11:36

    Art. 198, comma 2, CCI e "presentazione" del bilancio da parte del curatore in mancanza di libri contabili

    Art. 198, comma 2, CCI e "presentazione" del bilancio da parte del curatore in caso di mancanza di libri contabili

    In qualità di curatore di una Liquidazione giudiziale, Vi pongo i seguenti quesiti sui doveri del curatore in tema di formazione o rettifica del bilancio dell'ultimo esercizio:

    1. La norma parla di "presentazione". Anche il curatore, in caso di inerzia del debitore, deve dunque depositare il bilancio presso il R.I.?

    2. Se il debitore provvede al deposito nei trenta giorni prescritti dalla norma, il curatore, ove ravveda la necessità di apportare rettifiche, deve effettuare un ulteriore deposito?

    3. Per l'ipotesi in cui il debitore non provveda alla presentazione del bilancio ed il curatore non sia in possesso della contabilità (perchè inesistente o perchè non consegnata dal debitore), come può lo stesso curatore assolvere all'obbligo di presentare il bilancio in luogo del debitore quando mancano i dati di riferimento che il bilancio dovrebbe rappresentare?

    Vi ringrazio molto sin d'ora.
    Cordiali saluti.
    Paola Cuzzocrea
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/05/2023 19:26

      RE: Art. 198, comma 2, CCI e "presentazione" del bilancio da parte del curatore in mancanza di libri contabili

      Il secondo comma dell'art. 198 ccii dispone che "Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore".
      L'espressione ""in mancanza, alla redazione provvede il curatore" lascia intendersi che il il bilancio redatto dal curatore assolve unicamente una finalità informativa nell'ambito della procedura concorsuale; tant'è che l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 130 CCII dispone che "il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2....". Non riteniamo, pertanto, che il curatore abbia l'obbligo di deposito "esterno" del bilancio ma solo "interno".
      A conferma di tanto, vi è da dire che il bilancio che redige il curatore è un bilancio sostitutivo di quello che avrebbe dovuto presentare il debitore, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, per cui non può avere le stesse caratteristiche formali, dal momento che il curatore non è il rappresentante della società fallita, non ha il potere di convocare l'assemblea ed agisce in questo compito quale organo della procedura per sopperire ad una carenza della società fallita o del suo legale rappresentante, che rimane in carica.
      Dalla formula sopra richiamata utilizzata dall'art. 198, co. 2, sembrerebbe che il curatore, alla scadenza dei trenta giorni dall'apertura della procedura, constatato che il debitore non ha adempiuto a quanto dovuto, provveda immediatamente alla redazione del bilancio; tuttavia il comma quarto dell'art. 130 nel prevedere che il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, debba presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata, alla quale va allegato "il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2", fa capire che il termine finale per la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, sostitutivo di quello non prodotto dal debitore sia quello indicato in quest'ultima norma. Si può ritenere che lo stesso termine valga anche pe rle modifiche da apportare al bilancio presentato.
      Se il curatore non dispone dei necessari supporti documentali per redigere il bilancio, evidentemente non lo può fare e si limita a dare atto delle cause di tale impossibilità; e questo è altro elemento che conferma che il bilancio redatto dal curatore non va depositato al RI.
      Zucchetti SG srl
    • Paola Cuzzocrea

      Borgo Virgilio (MN)
      10/05/2023 10:59

      RE: Art. 198, comma 2, CCI e "presentazione" del bilancio da parte del curatore in mancanza di libri contabili

      Vi ringrazio per la risposta chiarissima ed esauriente.
      Buona giornata.
      Paola Cuzzocrea