Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

procedura esecutiva

  • Nicoletta Manto

    Asti
    14/07/2026 15:27

    procedura esecutiva

    Gentilissimi,
    chiedo cortesemente, nell'ipotesi in cui nella massa attiva fallimentare siano confluiti beni di proprietà del fallito (per la quota del 50% indiviso in comproprietà con un terzo non fallito) e sia già pendente una procedura esecutiva immobiliare avviata da un creditore titolare di ipoteca giudiziale sull'intero compendio (immobile di proprietà del fallito e del terzo) se sia possibile autorizzare il creditore procedente (pur non fondiario) a dare corso alla procedura esecutiva già instaurata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/07/2026 17:16

      RE: procedura esecutiva

      L'art. 216, comma 10 CCII (riprendendo il comma 6 dell'art. 107 l. fall.) dispone che "Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori" La norma non distingue tra esecuzioni aventi ad oggetto beni di proprietà di proprietà esclusiva del liquidato o beni in comproprietà con altri, ma proprio per questo riteniamo che anche nella fattispecie in esame il curatore della liquidazione giudiziale cui è stato ammesso il comproprietario possa egualmente subentrare, previa autorizzazione del giudice, nell'esecuzione, ovviamente per la quota nella disponibilità della procedura. L'esecuzione individuale dovrebbe quindi proseguire sull'intero bene, consentendo la vendita unitaria dell'immobile, realizzando così lo scopo di cui alla domanda; fermo restando che il ricavato acquisibile alla procedura è dato dall'entità della quota del liquidato,
      Zucchetti SG srl