Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE - eventuale applicazione art. 278, comma 7 lett. b

  • Luigi Poleggi

    VITERBO
    19/05/2026 18:35

    ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE - eventuale applicazione art. 278, comma 7 lett. b

    Buonasera, espongono il seguente quesito auspicando in un prezioso riscontro tecnico-giuridico

    Tra le posizione debitorie di un sovraindebitato incapiente (ex titolare di impresa individuale) vi è un debito verso l'ispettorato territoriale del lavoro per una ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro con irrogazione di una sanzione ex Legge n. 689/1981.
    Ottenuta l'esdebitazione come incapiente (art. 283 CCI) l'ispettorato territoriale del lavoro propone reclamo lamentando, tra le altre, che il beneficio della esdebitazione ex art 283 CCI non potrebbe operare in relazione alla sanzione amministrativa irrogata per effetto dell'art. 278 comma 7, lett. b), trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria non collegata a debiti estinti

    Si chiede vostro cortese parere sulla correttezza della tesi dell'ispettorato considerando che:
    1) l'art. 283 (relativo all'esdebitazione dell'incapiente, considerato dalla stessa relazione illustrativa beneficio avente "carattere di straordinarietà") non fa richiamo all'art. 278
    2) l'art 278, primo comma, circoscrive l'ambito di applicazione dello stesso ai crediti rimasti insoddisfatti nella procedure di liquidazione giudiziale o controllata
    3) tra le obbligazioni coinvolte nell'esdebitazione dell'incapiente vi erano una serie di debiti verso il personale dipendente oltre che per ritenute contributive e fiscali. Debiti che sono stati pacificamente "estinti", potendosi eventualmente ritenere che la sanzione irrogata dall'Ispettorato sia in qualche modo ad essi collegata

    In attesa di cortese riscontro ringrazio per la disponibilità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/05/2026 07:48

      RE: ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE - eventuale applicazione art. 278, comma 7 lett. b

      A nostro avviso le sanzioni amministrative in dicate nella domanda non sono esdebitabili a norma dell'art. 278, comma 7 c.c.i.i.
      Questa norma prevede che non sono suscettibili di esdebitazione i seguenti debiti:
      i debiti di mantenimento;
      i debiti alimentari;
      i debiti per il risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale;
      le sanzioni penali
      le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
      Come si vede, sole le sanzioni amministrative accessorie a debiti estinti (e non anche le sanzioni amministrative in quanto tali, come quelle per violazione al codice della strada) sono esdebitabili.
      In questo senso si è espressa anche Cass. 6.6.2022, n. 18124, che ha rigettato un ricorso promosso dall'agenzia delle entrate la quale lamentava proprio il fatto che il giudice del merito avesse ritenute non dovute, perché esdebitate, sanzioni amministrative per omessi versamenti IVA ed IRAP (terzo motivo del ricorso, pag. 3 della sentenza).
      La sentenza precisa che l'art. 142 L. fall. ricomprende nel recinto dell'esdebitazione tutte le obbligazioni annettendovi anche i debiti tributari e le correlate sanzioni, e che "Nel novero ristretto delle esclusioni dall'efficacia liberatoria del beneficio sono annoverati unicamente gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie dei debiti estinti (non anche tutte le sanzioni in quanto tali), le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio d'impresa".
      Orbene, l'art. 278 si applica anche alla esdebitazione dell'incapiente, atteso che esso è contenuto nella sezione I del capo X, dedicata per l'appunto alle "disposizioni generali in materia di esdebitazione".
      Infine, non vediamo alcun collegamento con i debiti verso il personale dipendente. La natura accessoria della sanzione deve risultare da una norma che faccia colleghi ipso iure la sanzione al debito (come avviene ad esempio in tema di IRPEF o IVA, dove il legislatore collega direttamente la sanzione al debito tributario).