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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
INTERESSI MORATORI
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Daniela Marra
ANCONA05/11/2025 11:52INTERESSI MORATORI
Buongiorno
nella domanda di insinuazione al passivo di un creditore viene chiesto, oltre all'importo a titolo di capitale, anche il riconoscimento anche degli interessi moratori.
Il curatore in sede di ammissione al passivo deve ammettere l'intero importo ( capitale + interessi) oppure solo il capitale ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2025 12:46RE: INTERESSI MORATORI
La prima distinzione da fare è stabilire se il credito per capitale è chirografario o prelatizio, questione che incide principalmente sugli interessi che maturano successivamente all'apertura del fallimento, ma riguarda anche la fase anteriore. Ricordato che il decorso degli interessi sui crediti chirografari si blocca al momento della dichiarazione di fallimento, nel mentre gli interessi sui crediti prelatizi continuano a prodursi secondo le disposizioni degli artt. 2749 (privilegiati), 2788 (pignoratizi) e 2855 (ipotecari) c.c. e che queste stesse norme regolano anche il decorso e l'entità degli interessi ante fallimento sui crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari, ipotizziamo che si tratti di un credito chirografario dato che lei non attribuisce al credito una natura prelatizia.
Orbene i crediti chirografari producono- sempre fino alla dichiarazione di fallimento- gli interessi convenzionalmente stabiliti ed anche interessi moratori ove ci sia stata la messa in mora, nel mentre non si applica la mora automatica di legge di cui al d.lgs n. 231 del 2002, giacchè l'art. 1 di tale decreto legislativo prevede espressamente che le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito".
Zucchetti SG srl-
Andrea Cester
San Vendemiano (TV)13/03/2026 10:54RE: RE: INTERESSI MORATORI
Buon giorno, la Cassazione si è espressa in più occasioni sull'ammissione degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, anche ad esempio in assenza di una decisione passata in giudicato, per il periodo anteriore l'apertura del concorso (n. 8979/2016, n. 3300/2017, n. 14637/2018, n. 9730/2022), stabilendo che il divieto di cui all'art. 1 del citato DLgs opera solo dal momento della dichiarazione di fallimento. Ci sono state recenti decisioni in senso contrario? Fra l'altro, ho ricevuto insinuazioni nella quali si chiede anche il "risarcimento forfettario" di Euro 40,00 di cui all'art. 6 DLgs 231/2002: se possono essere riconosciuti gli interessi moratori in maniera automatica, dovrebbe essere riconosciuto anche tale "rimborso".
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/03/2026 11:10RE: RE: RE: INTERESSI MORATORI
Quanto agli interessi moratori, per i crediti chirografari, vale la regola posta dal comma 1 dell'art. 55 l. fall. (ripresa dal pari comma dell'art. 154 CCII), che sospende il decorso degli interessi generati dai crediti chirografari alla data del deposito della domanda. Fino a detta data gli interessi sul credito impagato sono dovuti nella misura convenuta (o stabilita da provvedimento giudiziario), compresi interessi moratori che si producono automaticamente nelle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs n. 231 del 2002.
Come abbiamo detto ripetute volte in questo Forum, l'art. 1, comma 2 di detto decreto prevede che le disposizioni dello stesso non si applicano ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito", ma tale norma è stata interpretata dalla Cassazione come riferita ai soli interessi post fallimentari, ma non a quelli maturati antecedentemente (Cass. 08.02.2017, n. 3300; Conf. Cass. 05/05/2016, n. 8979; Cass. 25/03/2022, n. 9730, quest'ultima ha anche precisato che in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, è il giudice delegato che deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, d.lg. n. 231 del 2002).
Successivamente a quest'ultima decisione richiamata del 2022, ci risulta, nello stesso senso Cass. 16/05/2025, n. 13098.
Sul punto, quindi siamo in perfetto accordo con lei.
Siamo d'accordo anche sull'applicazione dell'art. 6, comma 2 del d.lgs n. 231 del 2002, secondo cui "Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno", salva la prova del maggior danno, nonostante la previsione generale di cui all'art. 1, comma 2, sopra richiamato in quanto le motivazioni addotte a sostegno della mora automatica anche alle procedure fallimentari per il periodo antecedente il fallimento, sono valide anche per il risarcimento forfettario del danno. Invero, per gli interessi si è detto che "Una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore al fallimento priverebbe... i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso" attribuendo alla dichiarazione di fallimento (più in generale, all'apertura della procedura concorsuale) un'eccezionale efficacia retroattiva che nulla induce a pensare che il legislatore abbia inteso prevedere (e che sarebbe, tra l'altro, in vistoso contrasto con lo scopo della Direttiva europea alla quale il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha dato attuazione.
In sostanza, poiché l'anticipazione della disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore a detta procedura priverebbe i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso, lo stesso può dirsi per il diritto al risarcimento del danno forfettario la cui ratio consiste nel tenere indenne il creditore da qualsiasi pregiudizio allo stesso arrecatogli dal ritardo con cui è stato pagato.
Zucchetti SG srl-
Andrea Cester
San Vendemiano (TV)14/03/2026 16:49RE: RE: RE: RE: INTERESSI MORATORI
Grazie.
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