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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Insinuazione al passivo LG del fideiussore
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Angelo Passeri
Lomazzo (CO)22/01/2026 15:42Insinuazione al passivo LG del fideiussore
Buongiorno,
in una procedura di LG di un'impresa individuale un istituto di credito presenta istanza di insinuazione al passivo per il debito relativo ad un mutuo chirografario di cui il titolare dell'impresa individuale in LG è fideiussore solidale e senza beneficio della preventiva escussione.
La banca però insinua l'importo rimanente del mutuo chirografario alla data di apertura della LG pur specificando che il piano di ammortamento di tale finanziamento è tutt'ora in corso di regolare adempimento da parte del debitore principale.
E' corretto ammettere il credito in via chirografaria anche se il credito effettivo non è ancora sorto essendo rispettato al momento il piano di ammortamento?
Non si corre il rischio di far rispondere la LG di un debito che di fatto sorgerà dopo l'apertura della LG?
Ringrazio
Cordiali Saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/01/2026 12:03RE: Insinuazione al passivo LG del fideiussore
A nostro avviso la fattispecie posta dalla domanda va affrontata alla luce di quanto prevede l'art. 270 comma 6 c.c.i.i.
È bene richiamare integralmente il contenuto della norma per comprendere le ragioni del nostro convincimento.
Essa così dispone: "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno".
Come si vede la norma è applicabile al caso di specie perché il liquidatore si trova difronte ad un contratto "ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali", contratto che per effetto della disposizione viene a trovarsi un uno stato di quiescenza, che il curatore può decidere se proseguire o risolvere, con efficacia retroattiva (e questo il senso da assegnare alla previsione per cui l'esecuzione del contratto rimane "sospesa". Sulla efficacia retroattiva del recesso esercitato dal curatore a norma dell'art. 72 l.f., norma di analogo tenore a quella qui in esame, cfr Cass., Sez. I, 24/07/2009, n. 17405).
Detto questo, osserviamo che: da un lato il creditore non può essere ammesso al passivo per un credito non solo futuro ma anche eventuale; dall'altro, il curatore deve assumere le determinazioni del caso rispetto al contratto di fideiussione, alla luce della disposizione surrichiamata.-
Angelo Passeri
Lomazzo (CO)26/01/2026 12:14RE: RE: Insinuazione al passivo LG del fideiussore
Ringrazio per la risposta.
Specifico però due "particolarità", la fideiussione presenta due clausole che cito testualmente:
1. "il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione di garanzia, che rimane efficace fino a quando all'Azienda di credito non risulti formalmente estinta l'obbligazione";
2."Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio".
Ringrazio nuovamente.
Cordiali Saluti
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