Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nomina stimatore beni immobili

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    03/07/2023 10:39

    nomina stimatore beni immobili

    Buongiorno, nella l.g. il curatore provvede alla nomina dello stimatore dei beni immobili della fallita.
    Per la nomina si deve presentare un'istanza al GD per informarlo oppure non è necessario?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/07/2023 08:47

      RE: nomina stimatore beni immobili

      L'art. 195 (che riprende l'art. 87 l. fall.) ribadisce. Nel secondo comma, che è il curatore che nomina uno stimatore quando occorre (ancora oggi la stima può essere omessa per i beni di modesto valore, come indicato dal penultimo periodo del primo comma dell'art. 216), in un contesto delineato dall'art. 125 simile a quello previsto dall'art. 25 l. fall. quanto ai poteri del giudice, che rimane estraneo a tale nomina; tuttavia, nel primo comma dell'art. 216, nel riaffermare ulteriormente che i beni acquisiti all'attivo della procedura sono "stimati da esperti nominati dal curatore", si precisa "ai sensi dell'art. 129, comma 2, che riproduce il secondo comma dell'art. 32 l. fall., per cui dal combinato disposto degli artt. 195 e 216 si ne deduce che ora lo stimatore va equiparato ad un coadiutore e va nominato con le stesse modalità del coadiutore e cioè con autorizzazione del comitato dei creditori, con tutte le conseguenze anche in ordine al pagamento .
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Porcelli

        Latina
        10/07/2023 13:34

        RE: RE: nomina stimatore beni immobili

        Buongiorno, ho inviato istanza al GD per autorizzare, in mancanza del comitato dei creditori, la curatela a nominare stimatore beni mobili una società da me scelta.
        Il GD ha risposto il non luogo a procedere, dato che spetta al curatore la nomina.
        Mi chiedo, ma lo stimatore beni mobili o immobili, come avete chiarito nella vostra risposta del 04.07.2023, viene nominato come un coadiutore?
        Oppure nulla va inviato al GD se non la liquidazione del compenso dello stimatore.


        Grazie

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/07/2023 14:35

          RE: RE: RE: nomina stimatore beni immobili

          Come abbiamo detto nella risposta che precede, l'ar t. 195 CCII prevede che è il curatore che nomina uno stimatore quando occorre, nel mentre l'art. 216, nel riaffermare ulteriormente che i beni acquisiti all'attivo della procedura sono "stimati da esperti nominati dal curatore", aggiunge "ai sensi dell'art. 129, comma 2, che riproduce il secondo comma dell'art. 32 l. fall. Noi dal combinato disposto degli artt. 195 e 216 ne abbiamo dedotto che ora lo stimatore va equiparato ad un coadiutore e va nominato con le stesse modalità del coadiutore e cioè con autorizzazione del comitato dei creditori, o,in assenza, del giudice delegato.
          Nel suo caso il giudice ha continuato nel precedente indirizzo che attribuiva al curatore in via esclusiva il compito di nominare lo stimatore; non sappiamo se abbia interpretato in modo diverso da quello da noi proposto il nuovo art. 216, oppure sia sfuggito che questa disposizione abba mutato il precedente sistema, e che ora indubbiamente presenta qualche elemento contraddittorio non ancora affrontato dalla dottrina né dalla giurisprudenza.
          Zucchetti SG Srl