Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RIPARTO

  • Mattia Massari

    Pizzighettone (CR)
    15/01/2026 16:49

    RIPARTO

    L'art.2761 c.c. stabilisce che qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante (poi sottoposto a liquidazione giudiziale), il suo credito ha il privilegio di cui all'art.2752.
    Si chiede se pertanto tale credito goda anche della collocazione sussidiaria sugli immobili prevista dall'art.2776 c.c.
    grazie
    Mattia Massari
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/01/2026 17:06

      RE: RIPARTO

      La risposta è certamente affermativa.
      Il credito del mandatario che abbia pagato per conto del mandante ha lo stesso privilegio del credito di quest'ultimo, e quindi soggiace alla medesima disciplina. Ergo si applica anche l'art. 2776 c.c.