Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Scioglimento preliminare compravendita immobiliare

  • Enrico Siccardi

    Imperia
    14/05/2025 18:07

    Scioglimento preliminare compravendita immobiliare

    Buongiorno, in qualità di curatore mi trovo a dover sciogliere un contratto preliminare di vendita immobiliare. Nel caso specifico la società in liquidazione giudiziale aveva stipulato, in qualità di acquirente, un contratto preliminare di compravendita per un capannone dove svolgeva attività di vendita arredi. Il contratto è stato stipulato nel 2022 e la società è stata subito messa nel possesso dell'immobile a fronte di un versamento importante, circa € 300.000,00, a titolo di caparra confirmatoria. L'atto era previsto entro il 15/06/2024. Nel maggio del 2024, dopo un sopralluogo dei VV.FF. il Comune ha emesso un'ordinanza, nei confronti della proprietà, con l'ordine di divieto di accesso nel capannone per una grave situazione strutturale costituente una situazione di pericolo relativa alla staticità dei locali, fino al ripristino dei luoghi (che non è mai avvenuto). La società ha quindi abbandonato il capannone con tutti gli arredi e i beni in magazzino e, nel mese di aprile 2025, è stata dichiarata la liquidazione giudiziale. Nel contratto non è presente una clausola risolutiva espressa, non è stato trascritto ma solo registrato e, dopo l'ordinanza del comune, c'è stata una totale inerzia da parte di entrambe le parti.
    Ai sensi dell'art. 173 CCII il curatore ha facoltà di sciogliere il contratto preliminare ma vorrei capire se è compatibile l'azione di recesso dal contratto per vizi occulti dell'immobile imputabili alla parte venditrice e attivare l'art. 1385 C.C. per la restituzione del doppio della somma versata ed eventualmente anche l'azione di risoluzione dello stesso contratto con la richiesta anche dei danni.
    Grazie
    Enrico Siccardi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2025 11:07

      RE: Scioglimento preliminare compravendita immobiliare

      Più che di vizi occulti- per la cui azione dovrebbe, peraltro, essere intervenuta sia la decadenza che la prescrizione di cui all'art.1495 c.c., dato che come lei dice c'è stata inerzia delle parti- a noi pare che si tratti di bene venduto privo delle qualità promesse essenziali per l'uso della cosa, di cui dispone l'art.1497 c.c., per fatto chiaramente addebitabile al venditore. Tale norma prevede che la parte adempiente possa chiedere la risoluzione del contratto secondo le regole generali della risoluzione per inadempimento e in questa ottica può chieder la restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c.
      Zucchetti SG srl