Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

insinuazione al passivo per TFR maturato fino al passaggio dei dipendenti alla società in questione non in regime cessio...

  • Andrea Mancini

    Livorno
    25/11/2025 17:44

    insinuazione al passivo per TFR maturato fino al passaggio dei dipendenti alla società in questione non in regime cessione d'azienda ma per effetto di un contratto di cessione individuale dei dipendenti

    Una società cessionaria di un gruppo di dipendenti ha presentato domanda di insinuazione al passivo , a titolo di TFR maturato dai lavoratori presso la società cedente e trasferiti per effetto di cessione del contratto individuale di lavoro, richiamando clausole contrattuali in forza delle quali la stessa si sarebbe resa "responsabile e garante" del TFR maturato dai dipendenti alle dipendenze della cedente in caso di inadempimento di quest'ultima. Si chiede se, in sede di verifica dello stato passivo, sia corretto:
    1. rigettare la domanda per difetto di titolarità del credito, in quanto il TFR non è ancora esigibile in assenza di cessazione del rapporto di lavoro;
    2. oppure eventualmente ammettere il credito in via chirografaria, escludendo il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., trattandosi di pretesa restitutoria/indennitaria della cessionaria e non di credito di lavoro in senso proprio
    3. oppure ammettere il credito con privilegio richiesto anche in capo al cessionario che agisce in surroga, pur in assenza di cessazione del rapporto di lavoro e
    4 si chiede altresì se la clausola contrattuale di "garanzia" contenuta negli accordi di cessione possa costituire valido titolo per l'insinuazione al passivo della cedente, o se abbia solo efficacia nei rapporti interni tra cedente e cessionaria.
    Vi ringrazio come sempre
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2025 11:00

      RE: insinuazione al passivo per TFR maturato fino al passaggio dei dipendenti alla società in questione non in regime cessione d'azienda ma per effetto di un contratto di cessione individuale dei dipendenti

      La cessione del contratto di lavoro non è oggetto di una specifica disciplina al di fuori del trasferimento di azienda, per cui trova la sua fonte negli artt. 1406 e ss. c.c., oltre che nel TU delle leggi sul lavoro (D.lgs. 276/2003 e succ. modifiche) e norme specifiche introdotte dai contratti collettivi di categoria. In forza di tali disposizioni, la cessione si sostanzia in un'operazione giuridica attraverso cui vengono trasferiti tutti i diritti e gli obblighi derivanti da un contratto di lavoro da un soggetto cedente a un cessionario, attuando una successione inter vivos a titolo particolare nella "totalità dei rapporti" nascenti dal contratto in cui il cessionario nuovo datore di lavoro subentra nella posizione del cedente, mantenendo le stesse obbligazioni verso i dipendenti. E' sufficiente per la validità della cessione che ricorrano i requisiti della corrispettività delle prestazioni, presente nel contratto di lavoro (art. 36 Cost.) e il consenso del ceduto, nonché la non alterazione delle condizioni essenziali del rapporto di lavoro, garantendo quindi una continuità per il dipendente; trattandosi di un contratto di durata non è richiesta l'inesecuzione delle prestazioni, dato che n questi casi, il contratto è sempre suscettibile di esecuzione nel corso del tempo.
      Da questa sintesi deriva quindi che con la cessione si attua il trasferimento al cessionario dell'intero rapporto di lavoro per cui cessano gli obblighi retributivi e contributivi del cedente dalla data di cessione;, che passano al cessionario. La cessione, quindi opera una frattura tra gli obblighi retributivi (e annessi), cui è tenuto il cedente che fino al momento della cessione sono a suo carico, e quelli successivi che sono in capo al cessionario. Le parti possono convenire, sempre con il consenso del lavoratore ceduto, che il cedente resti responsabile dell'erogazione del TFR maturato fino alla data di cessione, o possono trasferire al cessionario l'intero montante TFR al nuovo datore oppure, come avvenuto nel caso, il cessionario può garantire ai dipendenti il pagamento del TFR maturato nel periodo in cui erano alla dipendenza del cedente (ante cessione del contratto) in caso di inadempimento di questi.
      Tutte queste opzioni sono ammesse purchè concordate tra le parti e vincolano sia il cedente che il cessionario che il ceduto che vi ha aderito; nel caso, posto che non si discute della data certa del contratto di cessione, sicuramente anteriore all'apertura della liquidazione a carico del cedente, il contratto è opponibile alla massa e di conseguenza sono opponibili al curatore di tale procedura anche le clausole contenute nel contratto di cessione, tra cui quella di garanzia.
      Tanto premesso e venendo alla sua domanda principale, riteniamo che la richiesta avanzata dal cessionario vada respinta, non tanto per la mancata liquidità del TFR per essere ancora in corso il rapporto di lavoro (anche se a questo poi alla fine si collega), quanto per il fatto che l'obbligazione di garanzia assunta dal cessionario è qualificabile quale una fideiussione in favore dei dipendenti, che vengono garantiti del pagamento del TFR da dovuto dal precedente datore di lavoro qualora costui non vi provveda. Orbene il fideiussore può rivalersi nei confronti del debitore principale, in via di surroga o di regresso, soltanto dopo che ha provveduto, o è stato costretto ad adempiere, alla sua obbligazione fideiussoria; poiché nel caso non risulta che abbia corrisposto ai dipendenti il TFR maturato prima della cessione dei contratti di lavoro, manca il requisito per ogni forma di rivalsa.
      Zucchetti SG srl