Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Rinvenimento materiale pericolo dopo l'affitto dell'azienda in liquidazione

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    12/01/2026 19:41

    Rinvenimento materiale pericolo dopo l'affitto dell'azienda in liquidazione

    Si chiede un parere sul caso di seguito esposto.
    Nel corso della liquidazione giudiziale di una società in accomandita semplice, al curatore viene segnalata la presenza di lastre di eternit stoccate, all'aperto, nel sedime circostante l'immobile nel quale si svolge l'attività produttiva.
    Il rinvenimento delle lastre è avvenuto successivamente alla stipula del contratto di affitto d'azienda tra Liquidazione e il terzo affittuario, al termine di una procedura competitiva autorizzata dal GD.
    Si sottolinea che l'immobile non rientra nella massa attiva, in quanto oggetto di contratto di leasing risolto per inadempimento (mancato pagamento di alcuni canoni) prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Nonostante ciò, la società, già in bonis, ha continuato ad occupare e utilizzare l'immobile senza titolo.
    Dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, il Giudice Delegato ha autorizzato l'esercizio provvisorio, che si è svolto anch'esso nell'immobile occupato senza titolo. Successivamente, il curatore ha disposto la gara per l'affitto d'azienda "ponte" in attesa della cessione a titolo definitivo e contestualmente chiuso l'esercizio provvisorio. Come detto, solo dopo l'efficacia del contratto di affitto, sono state rinvenute le lastre di eternit.
    Si precisa che le lastre non provengono dall'immobile, essendo quest'ultimo stato costruito nel 2010, e che la loro presenza nel sedime non risulta strutturalmente connessa all'edificio.
    Al curatore, la responsabilità per la rimozione delle lastre di eternit appare riconducibile al socio accomandatario quale soggetto gestore e produttore del rifiuto, che ha omesso di rappresentarne l'esistenza alla procedura e all'affittuario, non potendo tale responsabilità gravare né sul curatore stesso né sulla massa in assenza di titolarità o disponibilità dell'immobile.
    • Alberto Biccheri

      CITTA DI CASTELLO (PG)
      20/01/2026 19:01

      RE: Rinvenimento materiale pericolo dopo l'affitto dell'azienda in liquidazione

      Si chiede cortese riscontro. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/01/2026 18:49

      RE: Rinvenimento materiale pericolo dopo l'affitto dell'azienda in liquidazione

      Il caso prospettato è stato è stato affrontato dalla quarta sezione del Consiglio di stato con la pronuncia 19/04/2024, n. 3556.
      Il caso nasceva da un ricorso a tar promosso dalla curatela avverso il provvedimento con cui il Comune di Pomezia aveva ordinato al curatore fallimentare la pulizia dell'edificio e dell'area di pertinenza, con la rimozione dei rifiuti.
      Respinto dal tar il ricorso, nell'atto di appello la curatela osserva, tra l'altro, che "Il T.a.r. avrebbe dovuto considerare che trattavasi di immobile occupato abusivamente da tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento e che "i rifiuti giacenti all'interno dell'edificio e nelle aree di pertinenza, neppure latamente avrebbero potuto essere ritenuti connessi all'attività svolta dall'impresa fallita anteriormente al fallimento".
      Nel respingere il ricorso, i giudici di Palazzo Spada hanno esaminato la questione alla luce del pronunciamento dell'Adunanza plenaria, che, con la sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, ha analizzato il profilo degli obblighi soggettivi imposti nel rispetto di tale tutela, sancendo il principio secondo cui ricade sulla Curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192, comma 3 D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice Ambiente) ed i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, in quanto il Curatore diviene detentore dei beni oggetto del fallimento e, di conseguenza, diventa legittimato passivo all'ordine di rimozione dei rifiuti prodotti dall'Azienda fallita.
      In particolare, ha osservato il Collegio in composizione allargata che "...la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti). Conseguentemente, ad avviso dell'Adunanza, l'unica lettura del D.Lgs. n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento".
      I giudici della IV sezione ricordano ancora che "l'Adunanza ha quindi stabilito che la legittimazione passiva all'ordine di rimozione acquisita dal curatore si fonda sulla stessa presenza dei rifiuti in un sito industriale e sulla posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F. 10.3. Deriva da tanto l'infondatezza di tutte le doglianze articolate da parte appellante ivi compresa quella connessa al principio comunitario "chi inquina paga" avendo l'Adunanza precisato che "per la disciplina comunitaria (art. 14, 1, della direttiva n. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti. Questa regola costituisce un'applicazione del principio "chi inquina paga" (v. il 'considerando' n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. 'esimente interna' prevista dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006. La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata. Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero".
      La sentenza conclude affermando dunque che "Da tanto discende l'infondatezza anche di quanto dedotto da parte appellante, censura per la quale ha insistito in sede di memoria conclusionale, nel senso che reputare onerato il Curatore significherebbe far ricadere i costi "su una platea di soggetti, non solo ristretta, ma anche già duramente colpita dalle vicissitudini del debitore". Anche su tale aspetto si è infatti esattamente pronunciata l'Adunanza plenaria valorizzando il fatto che "l'abbandono di rifiuti e, più in generale, l'inquinamento, costituiscono 'diseconomie esterne' generate dall'attività di impresa (cd. "esternalità negative di produzione")" cosicché "appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento".
      I principi qu affermati si attagliano perfettamente al caso di specie, tanto più in ragione del fatto che anche sul sito inquinato si è svolto l'esercizio provvisorio, il che testimonia il fatto che la curatela ha avuto la disponibilità materiale del bene, a prescindere dalla risoluzione del contratto di leasing.
      Per completezza aggiungiamo che la tesi sostenuta dall'Adunanza Plenaria del consiglio di stato è stata vivacemente contestata in dottrina, osservandosi chese è vero che secondo la legislazione europea va ritenuto responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell'area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione; tuttavia, il curatore non diventa proprietario del patrimonio del debitore fallito ma ne acquista solo la disponibilità al preciso fine pubblicistico di liquidare i beni e pagare i creditori, ed in questa ottica è stato concepito l'art. 104ter co. 8 l. fall. , che consente al curatore non solo di dismettere ma di non acquisire neanche all'attivo i beni non convenienti alla funzione pubblicistica di cui sopra, per cui liquidare come scelta privatistica quella di fare ricorso alla dismissione x art. 104ter , co 8, sembra argomento non appropriato. Del resto il Consiglio di Sato se ne rende ben conto, tanto che, dopo l'affermazione circa la responsabilità del curatore, si prolunga sulla permanenza della responsabilità della società fallita quale proprietaria e autore del danno.