Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Usucapione su terreni della società in liquidazione giudiziale

  • Piernicola Pisani

    POTENZA
    11/06/2026 11:01

    Usucapione su terreni della società in liquidazione giudiziale

    Gentili,
    lo scrivente nella qualità di Curatore di Società s.r.l. in liquidazione giudiziale (che chiameremo Società A) ha ricevuto domanda di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 avente ad oggetto: Accertamento dell'intervenuta usucapione ordinaria ventennale in favore della Società X di alcune particelle di proprietà formale di altra Società Y cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di operazione di scissione societaria perfezionatasi dalla quale sono derivate due società beneficiarie: la Società A oggi in liquidazione giudiziale e altra società B in bonis, motivata dal fatto che la società istante ha esercitato possesso continuato, esclusivo, pacifico e pubblico con animo domini delle suddette particelle per oltre venti anni, integrando tutti i requisiti previsti dall'art. 1158 e.e. per l'acquisizione del diritto di proprietà per usucapione.

    Nello specifico dall'istanza si legge che all'inizio degli anni '90 fu stipulato atto di trasferimento della proprietà di un ampio perimetro di terreno tra la Società X e Società Y poi oggetto di scissione.
    Le particelle oggetto di istanza di usucapione costituiscono un unico corpo di fatto, risultando graficamente comprese all'interno di un medesimo riquadro e prive di soluzioni di continuità fisica, con il terreno trasferito, tuttavia l'istante, comunica che per mero errore materiale, nell'atto di trasferimento non furono incluse le particelle oggetto di usucapione, pur essendo queste situate all'interno del medesimo perimetro oggetto di cessione e costituendo parte integrante del complesso immobiliare trasferito.

    Le predette particelle alla data della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale non risultano catastalmente in capo alla società in liquidazione in quanto non trasferite con l'atto di scissione, pertanto allo stato non sono state acquisite all'attivo della procedura.
    Qual è la procedura corretta da attuare in tal caso anche a vantaggio della massa dei creditori?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2026 17:27

      RE: Usucapione su terreni della società in liquidazione giudiziale

      In primo luogo si pone un problema di carattere processuale. Il fatto che la Società X abbia
      Formulato domanda di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 avente ad oggetto: Accertamento dell'intervenuta usucapione ordinaria ventennale in favore della Società X di alcune particelle di proprietà formale di altra Società Y, lascia intendere che l'istante intenda seguire il rito ordinario, ossia mediazione e, successivamente, adire il giudice ordinario. Tuttavia la Cassazione, con l'ordinanza n. 32104 del 2024, dopo aver ribadito che può essere fatta valere l'usucapione nei confronti di una società fallita anche se il periodo di maturazione dell'usucapione termina successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha statuito che la domanda per l'accertamento dell'usucapione su un immobile di una società fallita deve essere presentata nell'ambito della procedura fallimentare e non tramite un giudizio ordinario giacchè l'art. 52 l. fall. stabilisce che anche chi vanta un diritto reale su un bene del fallito, come la proprietà acquisita per usucapione, deve sottoporre la propria pretesa alla verifica del passivo fallimentare. La Corte ha, inoltre, specificato che la procedura fallimentare non è inadeguata a tali accertamenti, sebbene la fase di verifica dinanzi al giudice delegato sia sommaria, in quanto, in caso di contestazioni si apre un vero e proprio giudizio di opposizione, che si svolge con cognizione piena e garantisce tutte le tutele processuali, pur rimanendo nell'alveo della procedura concorsuale.
      Tanto premesso e considerato che i beni immobili che si sostiene essere stati usucapiti non risultano formalmente intestati alla società in liquidazione per un errore della trascrizione, la curatela può o non curarsi della richiesta fatta di negoziazione dando atto che i beni oggetto dell'usucapione non sono acquisiti all'attivo oppure, preso atto che la società X attribuisce la proprietà di tali beni alla società A in liquidazione giudiziale, eccepire la improcedibilità della procedura iniziata e la esclusività dell'accertamento del proprio diritto in sede concorsuale.
      Ovviamente la scelta tra queste due linee dipende dalla situazione effettiva che si è determinata, nel senso che, se effettivamente sussistono i presupposti per l'usucapione, non conviene fare una lite e quindi è preferibile seguire la prima strada; se, invece, esistono dubbi in proposito, conviene contestare prima la improcedibilità e poi, a seguito della istanza di rivendica, contestare il merito, sempre che il valore dei beni in questione giustifichi una lite giudiziaria.
      Zucchetti SG srl
      • Piernicola Pisani

        POTENZA
        12/06/2026 18:38

        RE: RE: Usucapione su terreni della società in liquidazione giudiziale

        Ringrazio per il celere e prezioso riscontro.