Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

vendita compendio immobiliare

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    05/04/2024 20:57

    vendita compendio immobiliare

    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.
    Sono Curatore di una Società immobiliare la quale deve ancora vendere circa 20 appartamenti inseriti in una lottizzazione per cui residuerebbero da completare delle opere di urbanizzazione sulle parti comuni in favore del comune.
    Al momento della dichiarazione della Liquidazione Giudiziale, vengo ad apprendere le seguenti circostanze:
    1) negli atti di vendita - precedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.- e fatto salvo quanto di seguito indicato gli oneri di urbanizzazione rimanevano sempre in carico alla Società venditrice, poi dichiarata in sintesi fallita;
    2) nell'anno 2018 la Società - all'epoca in bonis- vendeva due terreni a due società le quali dichiaravano di accollarsi l'ultimazione degli oneri di urbanizzazione;
    3) l'esistenza di una polizza fideiussoria in favore del comune per il completamento degli oneri di urbanizzazione dove il soggetto obbligato è appunto la Società ora in liquidazione giudiziale, e i cui premi /rate vengono pagate dalle due Società di cui sopra che si erano accollate il relativo obbligo.
    4) Vi sono altri soggetti obbligati, ma comunque il comune non autorizza lo svincolo della fideiussione a mio favore.

    Escludendo la convenienza di recedere da tale polizza fideiussoria, ma parimenti non escludendo l'ipotesi che la Compagnia di assicurazione -ove escussa- possa anche rivalersi sulla procedura, sono a chiedere se possa essere corretto porre gli eventuali oneri di urbanizzazione a carico degli eventuali futuri acquirenti dando della situazione ed evidenza nell'avviso di vendita.,


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2024 17:39

      RE: vendita compendio immobiliare

      Riteniamo proprio di si, posto che secondo la giurisprudenza "L'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è "propter rem", nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; conseguentemente colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. La natura reale dell'obbligazione in esame riguarda, dunque, i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa" Nello stesso senso Cons. Stato, 23.09.2019, n. 6282; Cons. Stato n. 7024/2020.
      Tuttavia, data la complessità della materia che richiede una studio sul tipo di convenzione, sulla sua durata, sui lavori eventualmente fatti e quelli ancora da eseguire, ecc., nonché data l'entità dell'operazione, è consigliabile farsi assistere da un professionista esperto in materia.
      Zucchetti SG srl