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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ditta individuale e ristrutturazione dei debiti
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Ilaria Totaro
Lecce18/10/2024 19:30ditta individuale e ristrutturazione dei debiti
Una sovraindebitata chiede di poter avere accesso alla ristrutturazione dei debiti, ma dall'estratto ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione emerge una consistente esposizione debitoria (€ 271.000,00) per IVA, IRPEF, Add.le Reg.le, diritto annuale, relativi alla ditta individuale, cessata circa venti anni addietro (nel 2006), di cui era titolare.
Posso procedere con la ristrutturazione dei debiti oppure trattandosi di debitoria mista (connessa cioè in parte alla ditta individuale cessata ed in parte a prestiti personali) devo prospettarle come possibile solo la liquidazione controllata.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/10/2024 12:50RE: ditta individuale e ristrutturazione dei debiti
Se per procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato intende quella del consumatore, prevista dagli artt. 67 e segg. c.c.i.i., questa via è preclusa dalla natura commerciale dei debiti o di gran parte di essi che fanno capo a tale soggetto. Conclusione già chiara alla luce dell'art. 2, comma 1, lett. e) ante correttivo e divenuta ancor più solida dopo il d.lgs n. 136 del 2024 , che ha aggiunto alla definizione di consumatore datta dalla citata disposizione l seguente frase: "e che accede agli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore".
Esclusa la qualità di consumatore, il sovraindebitato potrebbe accedere al concordato minore (precluso al consumatore per il divieto posto dall'art. 74, comma 1), ma costui, non svolgendo più una attività, potrebbe accedere ad un concordato minore liquidatorio che, a norma dell'art. 74, comma 2, richiede l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori che, nelle condizioni descritte, sembra difficile trovare, comunque il concordato minore sarebbe soggetto all'approvazione dei creditori.
Se questa strada non è percorribile, resta il ricorso alla liquidazione controllata oppure, se il debitore non è in grado di offrire alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ai creditori, pensare di chiedere l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ai sensi dell'art. 283 c.c., previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti da tale norma.
Zucchetti SG srl-
Paolo D'Angelo
CAGLIARI02/03/2026 13:52RE: RE: ditta individuale e ristrutturazione dei debiti
Collegandomi a questo argomento occorrerebbe capire se quando si afferma "questa via è preclusa dalla natura commerciale dei debiti o di gran parte di essi che fanno capo a tale soggetto" si riferisce a precisi limiti dimensionali.
In particolare, una persona fisica con partita iva cessata da oltre due anni, con debito complessivo di euro 100 mila, di cui circa il 3% verso Ader (solo diritti camerali riconducibili all'attività cessata) che chiede di essere ammessa alla procedura ex art. 67 e segg. ccii, può essere considerata consumatore? -
Paolo D'Angelo
CAGLIARI11/03/2026 11:49RE: RE: ditta individuale e ristrutturazione dei debiti
Collegandomi a questo argomento occorrerebbe capire se quando si afferma "questa via è preclusa dalla natura commerciale dei debiti o di gran parte di essi che fanno capo a tale soggetto" si riferisce a precisi limiti dimensionali.
In particolare, una persona fisica con partita iva cessata da oltre due anni, con debito complessivo di euro 100 mila, di cui circa il 3% verso Ader (solo diritti camerali riconducibili all'attività cessata) che chiede di essere ammessa alla procedura ex art. 67 e segg. ccii, può essere considerata consumatore?-
Zucchetti Software Giuridico srl
11/03/2026 16:09RE: RE: RE: ditta individuale e ristrutturazione dei debiti
Come dicevamo nella precedente risposta, a nostro avviso la strada della ristrutturazione è preclusa.
Il tema non è nuovo, posto che l'eventualità che il debitore persona fisica presenti una situazione debitoria mista è relativamente frequente.
Prima del 29 settembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs 13.9.2024, n. 136, si discuteva se un soggetto di questo tipo (afflitto cioè da una debitoria "mista") poteva dirsi o meno consumatore (e quindi si discuteva se egli potesse o meno accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore). Oggi all'interrogativo ha risposto il citato d.lgs 136 il quale ha escluso che un soggetto avente una debitoria mista possa qualificarsi consumatore. Ciò è avvenuto attraverso una modifica della nozione di consumatore (art. 2, comma 2 let. e) affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità".
Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
Se dunque il soggetto che ha una esposizione eterogenea (consumeristica e non) non può accedere alla ristrutturazione è giocoforza concludere nel senso che costui non può che accedere al concordato minore, quale unica alternativa alla liquidazione controllata.-
Paolo D'Angelo
CAGLIARI11/03/2026 16:46RE: RE: RE: RE: ditta individuale e ristrutturazione dei debiti
Considerato che il concordato minore è contemplato quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale (nel caso specifico non è attuabile quanto previsto dal comma 2 dell'art. 74 ccii), mi pare percorribile unicamente la strada della liquidazione controllata in quanto l'attività imprenditoriale risulta cessata da oltre due anni.
Tuttavia, trattandosi di una debitoria "mista" che risulta tale solamente per debiti di ammontare totale inferiore ad euro 3 mila, risultanti da prospetto Ader, a confronto di oltre euro 100 mila dovuti a finanziarie contratte in qualità di consumatore, sarebbe ipotizzabile accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore successivamente ad un rateizzo presso l'ente riscossore? In tale maniera la causa ostativa verrebbe meno visto che gli unici debiti contratti in qualità di imprenditore verrebbero onorati con rateizzo precendente al deposito della proposta.
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