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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Insinuazione al passivo del credito della creditrice procedente in procedura presso terzi iniziata prima della LG
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Laura Rossi
CARPI (MO)01/09/2026 09:04Insinuazione al passivo del credito della creditrice procedente in procedura presso terzi iniziata prima della LG
Buongiorno,
in una LG ricevo domanda di ammissione al passivo da parte di un Comune, che vanta un credito per tari nei confronti di una ex dipendente della società in LG.
Prima della apertura della LG il Comune aveva promosso procedura esecutiva presso terzi "diretta" ex art 72 e 72-bis DPR 602/73 che vedeva la società oggi in LG terza pignorata.
Il Comune chiede di essere ammesso al passivo della società in LG per il credito già azionato e non soddisfatto nei confronti della dipendente (debitrice) e della società ora il LG (terza pignorata) .
Premesso che a mio avviso deve preliminarmente essere ammesso al passivo della Lg il credito della dipendente, qualora la dipendente venisse ammessa al passivo, come dovrebbe essere ammesso il credito del comune? Scrivendo nello stato passivo che viene ammesso relativamente ad 1/10 di quanto percepirà la dipendente (sua debitrice) e che in sede di riparto la LG provvederà ad attribuire al comune la somma di 1/10 di quanto dovuto al dipendente?
E' sufficiente operare così o il Comune dovrebbe attendere l'ammissione al passivo della dipendente sua debitrice e solo dopo promuovere azione esecutiva presso terzi nei confronti della lg?
Poichè il Comune chiede che al suo credito venga riconosciuto il privilegio 2751 -bis n.1 cc, ritengo che non sia possibile attribuire al comune un vero e proprio privilegio , posto che andrà -eventualmente- a percepire una quota di quanto riconosciuto alla dipendente ma dovendo -presumo- collegare nello stato passivo i due cronologici (come se fosse una cessione) quale grado di privilegio dovrò inserire?
Altra questione residuale: se dall'ottobre 2025 (data di notifica del pignoramento presso terzi "diretto") la datrice di lavoro oggi in LG ha effettuato le trattenute sullo stipendio della dipendente ma non ha riversato nulla al Comune (così dice il Comune), sarebbe possibile ravvisare un credito proprio del Comune nei confronti della LG per queste somme?
In caso affermativo, il credito del comune dovrebbe essere ammesso in chirografo non essendo possibile riconoscere privilegi?
Attendo vostro parere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/09/2026 18:29RE: Insinuazione al passivo del credito della creditrice procedente in procedura presso terzi iniziata prima della LG
Il Comune non è creditore diretto verso il soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale dato che questi è il terzo pignorato, per cui il Comune può avanzare pretese nella procedura concorsuale soltanto se è intervenuta, prima dell'apertura della stessa, una ordinanza di assegnazione del credito, che costituisce il titolo che il Comune può far valere ed in questo caso può pretendere il pagamento con il privilegio che compete al creditore diretto verso la procedura ossia al dipendente; l'ordinanza di assegnazione infatti stabilisce che la somma che (nel caso) il datore di lavoro deve al dipendente deve essere attribuita al Comune, e, se esiste un tale titolo, che segna i diritti del Comune, è irrilevante che il dipendente si sia o non insinuato al passivo a sua volta.
Zucchetti SG srl-
Laura Rossi
CARPI (MO)06/09/2026 23:39RE: RE: Insinuazione al passivo del credito della creditrice procedente in procedura presso terzi iniziata prima della LG
Grazie.
Posto che la procedura esecutiva presso terzi è stata promossa ex art 72 e 72-bis dpr 602/73, non c'è provvedimento di assegnazione.
Tuttavia le trattenute sullo stipendio della ex dipendente erano iniziate dalla società in bonis in ottemperanza all'ordine contenuto nell'atto di pignoramento notificato , a dimostrazione del fatto che l'esecuzione era effettivamente iniziata.
Alla notifica del primo pignoramento diretto , era seguita la notifica di un secondo pignoramento presso terzi, sempre nella forma diretta, sempre promosso dal medesimo comune sullo stipendio della stessa dipendente.si presume quindi che questo secondo pignoramento dovesse essere soddisfatto previa soddisfazione integrale del primo.
La ex dipendente non si è insinuata al passivo .
Il curatore deve quindi ammettere al passivo il credito insinuato dal comune in privilegio ex art 2751 bis n 1 con l'espressa condizione che dette somme verranno riconosciute al comune detraendole da quelle eventualmente riconosciute alla ex dipendente?
Nella misura di 1/10 di quanto eventualmente riconosciuto alla ex dipendente , come erano iniziate le trattenute ?
E fino alla concorrenza massima del credito totale azionato con i due pignoramenti diretti?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/09/2026 17:32RE: RE: RE: Insinuazione al passivo del credito della creditrice procedente in procedura presso terzi iniziata prima della LG
In caso di procedura esattoriale presso terzi ai sensi dell'art. 72-bis DPR n. 602/1973 non è previsto un provvedimento di assegnazione del giudice, come nella esecuzione ordinaria presso terzi, in quanto, a norma del comma 1 della norma citata "l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede".
Tanto chiarito, la situazione non cambia di molto rispetto a quella rappresentata nella precedente risposta nel senso che anche in questo caso il Comune che agisce non è creditore nei confronti del terzo pignorato ammesso alla liquidazione giudiziale, ma è creditore verso un dipendente di quest'ultimo per TARI e. se nell'esecuzione ordinaria presso terzi è il provvedimento di assegnazione del giudice che legittima ed autorizza il pignorante a pretendere dal terzo il pagamento del debito che questi doveva al suo dipendente, nell'esecuzione esattoriale è l stesso pagamento che costituisce il momento conclusivo dello speciale procedimento.
Invero, la S. Corte (Cass. 24 febbraio 2017, n. 4801), nell'esaminare a fondo la procedura di pignoramento ex art. 72bis D.p.r. n. 602/1973, ha precisato che il pignoramento semplificato previsto da tale norma inizia con la notifica dello stesso, sia al debitore, che al terzo pignorato e si conclude, nonché si completa, con l'effettivo pagamento del debito da parte del terzo pignorato; ossia il pagamento costituisce il momento dell'acquisizione del diritto del pignorante ad essere pagato e contestualmente produce l'estinzione del debito. La Corte continua chiarendo che nei confronti del debitore esecutato tale pignoramento semplificato produce gli effetti conservativi del pignoramento del codice di procedura civile e nei confronti del terzo pignorato tale pignoramento semplificato produce gli effetti e gli obblighi di custode dei beni pignorati; tuttavia- e questo è il dato più rilevante- tale pignoramento semplificato necessita della collaborazione del terzo, nel senso che se questi non esegue il pagamento all'Agente della riscossione, quest'ultima non può imporgli nulla, ma deve soltanto attivarsi con un pignoramento ordinario del codice di procedura civile ex art. 543 in cui il giudice riprende il compito dell'assegnazione del credito.
Alla luce di questa ricostruzione, se, come pare il terzo pignorato nulla ha pagato al Comune, questi non ha alcun titolo per insinuare il suo credito al passivo della liquidazione giudiziale, con conseguente rigetto della domanda.
Zucchetti SG srl
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