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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Rinuncia a domanda già ammessa allo stato passivo e riproposizione di nuova insinuazione (tardiva) per importo maggiore ...
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Daniele Fisicaro
LUCCA11/06/2026 22:42Rinuncia a domanda già ammessa allo stato passivo e riproposizione di nuova insinuazione (tardiva) per importo maggiore – ammissibilità
Una creditrice (ex lavoratrice subordinata) per mezzo del proprio legale, ha presentato tempestiva domanda di ammissione per crediti da lavoro in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per somme al netto delle ritenute di legge. All'udienza di verifica è stata ammessa (Cron. 00001) per l'importo richiesto a titolo di ultime tre retribuzioni e tfr, come specificato al netto delle ritenute. Lo stato passivo è stato reso esecutivo il 19/05/26 e non risultano proposte impugnazioni od opposizioni ad oggi.
Successivamente, il difensore della creditrice ha depositato in un'unica PEC due atti:
un atto di rinuncia "alla sola domanda di insinuazione già ammessa, limitatamente alla stessa, fatto salvo ogni diritto sul credito";
una nuova domanda di ammissione ex art. 201 CCII, qualificata come tardiva (da trattarsi alla relativa udienza), avente ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro e il medesimo titolo (decreto ingiuntivo già azionato), ma stavolta per l'importo al lordo delle ritenute.
Il dubbio riguarda l'ammissibilità dello strumento processuale prescelto. In particolare:
a) Con una domanda già esaminata e ammessa, con stato passivo divenuto esecutivo, può il creditore "rimuoverla" con una rinuncia unilaterale e riproporla ex novo?
Non avrebbe potuto lo stesso effettuare una nuova domanda per la differenza non precedentemente richiesta?
Grazie a chi saprà aiutarmi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/06/2026 11:31RE: Rinuncia a domanda già ammessa allo stato passivo e riproposizione di nuova insinuazione (tardiva) per importo maggiore – ammissibilità
Il creditore in questione non si è limitato a presentare una nuova domanda per l'ammissione al lordo delle ritenute del credito già ammesso al passivo al netto delle stesse ritenute perché una tale domanda sarebbe stata considerata inammissibile in quanto modificativa dell'ammissione già fatta e divenuta definitiva nell'ambito concorsuale a seguito della dichiarazione di esecutività dello stato passivo; per questo motivo ha fatto ricorso all'espediente di rinunciare alla precedente insinuazione, eliminata la quale non esisteva un provvedimento ostativo alla presentazione di una domanda nuova con richiesta di ammissione dello stesso credito al lordo delle ritenute.
E' ammissibile un tale espediente? A nostro avviso si in quanto il credito è un diritto disponibile del creditore che, come può azionarlo chiedendone il pagamento, così può rinunciare alla domanda. Se il creditore avesse rinunciato al credito, è chiaro che non avrebbe più potuto far valere lo stesso credito nel fallimento, ma nel caso il creditore ha rinunciato all'insinuazione, che non significa rinuncia alla domanda di credito ma rinuncia a far valere il credito come insinuato; differenza fondamentale perché quest'ultima ha natura procedimentale, inidonea ad incidere sul diritto di credito non trattandosi di rinuncia sostanziale ad esso, che non preclude la riproposizione della stessa domanda. In tal senso Cass. 19.01.2016, n. 814 (con riferimento a rinuncia all'insinuazione e nuova domanda presentata dal cessionario del credito) che, alle deduzioni del ricorrente secondo cui la rinuncia dei creditori, una volta che sia stato già ammesso al passivo, comporta la rinuncia al diritto a concorrere già riconosciuto dal giudice, rimanendo così preclusa la riproposizione tardiva della domanda relativa allo stesso credito, obiettava che "La rinuncia all'insinuazione al passivo è un atto di natura procedimentale, inidoneo ad incidere sul diritto di credito in termini sostanziali, da cui l'applicazione del principio generale della riproponibilità della domanda rinunciata, anche da parte del cessionario del credito medesimo, alla stregua dell'art. 310 c.p.c.".
Ovviamente il creditore corre, in tal modo i suoi rischi; dato che la nuova domanda richiede un nuovo esame, che potrebbe portare anche a conclusioni diverse da quelle precedenti; inoltre se la nuova domanda fosse stata super tardiva, sarebbe stata sicuramente inammissibile essendo chiara l'imputabilità del ritardo al creditore.
In sostanza, anche se si tratta di un espediente per rimediare ad un errore, la nuova domanda può essere riesaminata come se non ci fosse stata la precedente ammissione.
Zucchetti SG srl
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