Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

domanda di ammissione di credito

  • Caterina Ambrosone

    Montesarchio (BN)
    03/06/2025 16:44

    domanda di ammissione di credito

    La società TIZIENSE S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società CAIENSE S.r.l., la quale ha successivamente presentato opposizione a decreto ingiuntivo. Durante il giudizio di opposizione, non essendoci una prova documentale o di pronta soluzione, TIZIENSE S.r.l. ha ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto. Tuttavia, poiché il pagamento non è avvenuto spontaneamente, la società ha avviato un'azione esecutiva riuscendo così ad ottenere il pagamento dell'importo dovuto come stabilito dal Giudice del monitorio.

    Innanzi al Giudice dell'opposizione, l'avvocato di CAIENSE S.r.l. dichiara " a verbale" l'avvenuto pagamento delle sole somme portate dal decreto ingiuntivo riconoscendo altresì il debito relativo ai compensi dell'avvocato avversario maturati nel giudizio di opposizione anche se non ancora quantificati); pertanto il Giudice dell'opposizione, alla luce delle dichiarazioni delle parti, con ordinanza emessa in corso di causa, ha determinato gli importi relativi ai suddetti compensi alla luce del DM 147/2022 invitando le parti a raggiungere un accordo sulle spese legali e fissato una nuova udienza per la verifica del suddetto accordo. Nel corso del giudizio di opposizione e prima dell'udienza fissata per verificare l'esito dell'accordo conciliativo, è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di CAIENSE S.r.l., ed il giudizio di opposizione interrotto.

    La società Tiziense può presentare, sulla base degli atti del giudizio di opposizione e delle dichiarazioni (riconoscimento del debito da parte dell'avvocato della società poi posta in liquidazione giudiziale), domanda di ammissione del credito per ottenere il pagamento dei compensi maturati nel giudizio di opposizione dal proprio legale ( non dichiaratosi antistatario) ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2025 19:39

      RE: domanda di ammissione di credito

      La società Tiziense, aperta la liquidazione giudiziale, può chiedere soltanto il pagamento delle spese processuali della esecuzione promossa, benchè il decreto ingiuntivo non fosse definitivo al momento dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico del debitore società Caiense, essendo lo stesso stato dichiarato soltanto provvisoriamente esecutivo.
      Conforta in tal senso la recente Cass. 31.1.2025, n. 2289 che, dopo aver confermato integralmente il principio della inopponibilità al fallimento e ora alla liquidazione giudiziale del decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutività ex art. 647 cpc, emesso prima dell'apertura della procedura, passa ad esaminare il problema delle spese del decreto e dell'esecuzione e qui fa una distinzione (non nuova) tra le prime e le seconde, affermando che "l'inopponibilità alla massa dei creditori del decreto ingiuntivo, non munito di decreto di esecutività ex art 647 c.p.c., preclude l'ammissione allo stato passivo delle spese liquidate nel decreto monitorio, ma non impedisce al creditore di far valere in sede fallimentare le spese sostenute nel procedimento esecutivo".
      Questa è l'unica concessione alle spese opponibili, che va presa nei limiti che la Corte ha indicato e motivato con riferimento al giudizio esecutivo, con conseguente esclusione della possibilità di chiedere anche le spese del decreto ingiuntivo e quelle della opposizione in quanto il decreto ingiuntivo è tamaquam non esset (la sentenza è molto articolata e conviene leggerla, se si vuole approfondire la tematica che abbiamo riassunto al massimo).
      Ovviamente l'unico strumento per azionare un credito nei confronti di una procedura di liquidazione giudiziale è è quello della insinuazione al passivo.
      Zucchetti SG srl