Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Coordinamento adempimenti contabili e fiscali in caso di liquidazione giudiziale e sequestro preventivo a scopo confisca

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    30/04/2025 10:11

    Coordinamento adempimenti contabili e fiscali in caso di liquidazione giudiziale e sequestro preventivo a scopo confisca

    La questione è relativa alla corretta definizione degli adempimenti contabili e fiscali in caso di sequestro preventivo a scopo confisca di beni di una liquidazione giudiziale. Il caso è il seguente.
    E' stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale di una SRL e la procedura ha inventariato diversi beni mobili. Successivamente è stato emesso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente ex artt. 321, comma 2, 104 disp. att. c.p.p. e 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, avente ad oggetto una parte dei beni beni inventariati da parte della liquidazione giudiziale e relativamente ai quali è stato nominato un amministratore giudiziario. Pertanto ad oggi i beni della liquidazione giudiziale sono in parte sequestrati e in parte non sequestrati. I beni sequestrati saranno venduti dall'amministratore giudiziario mentre i beni non sequestrati saranno venduti dal curatore.
    La situazione presenta una sovrapposizione di due procedure: la liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. e art. 12-bis D.Lgs. 74/2000. Questa sovrapposizione crea una complessità nella gestione degli adempimenti fiscali, poiché non esiste una normativa specifica che disciplini la ripartizione degli obblighi tra curatore e amministratore giudiziario. Vorrei capire, tramite FALLCO FORUM chi fa cosa e di seguito illustro una possibile soluzione.
    Da una generica analisi delle fonti normative e di prassi disponibili, emerge che la ripartizione degli adempimenti fiscali dovrebbe seguire il principio di competenza in relazione ai beni gestiti. In particolare l'amministratore giudiziario dovrà fare tutti gli adempimenti in modo autonomo e distinto da quelli del curatore utilizzando il codice fiscale della SRL in liquidazione giudiziale con codice carica "5". Pertanto:
    IVA
    Per la fatturazione: ciascun soggetto deve emettere fattura per le operazioni relative ai beni di propria competenza, indicando nella parte descrittiva del documento le particolari circostanze della procedura.
    Per l'IVA a debito: ciascun soggetto deve far concorrere l'IVA relativa alle proprie operazioni nelle rispettive liquidazioni periodiche.
    Per il versamento dell'IVA: ciascun soggetto deve versare l'imposta relativa alle operazioni di propria competenza.
    Per gli adempimenti dichiarativi IVA (es. dichiarazione, e comunicazione dati): ciascun soggetto deve inviare il proprio dichiarativo relativo alle operazioni di propria competenza (il curatore non deve inserire le operazioni dell'amministratore giudiziario).
    Per quanto riguarda IRAP e IRES, a parer mio si dovrebbe applicare lo stesso principio di competenza: ciascun soggetto dovrà gestire gli adempimenti relativi ai beni di propria pertinenza, contribuendo proporzionalmente alla determinazione della base imponibile complessiva.
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IRES
    Ciascun soggetto deve inviare il proprio dichiarativo relativo alle operazioni di propria competenza e ognuno avrà il maxi periodo. Ma qua è ancora più complesso e in quanto il curatore ha il maxi periodo che sarà da coordinare con la casistica e con il maxi periodo del sequestro preventivo. Infatti secondo l'art. 51, comma 1, D.Lgs. 159/2011 i beni in questione producono astrattamente reddito d'impresa, determinato però secondo le modalità che governano il reddito delle società di capitali in liquidazione giudiziale per le quali non è stato disposto l'esercizio provvisorio, ossia:
    - maxi-periodo d'imposta uguale alla durata della liquidazione giudiziale;
    - nessun obbligo ai fini I.R.A.P. (né impositivo né dichiarativo né contabile);
    - reddito I.RE.S. determinato per differenza fra residuo attivo post-riparto e patrimonio netto alla data di dichiarazione di liquidazione giudiziale;
    - contabilità limitata alla tenuta di un registro degli incassi e dei pagamenti che consenta di determinare il reddito nel modo testé descritto, quindi senza riguardo ad un utile o perdita determinati secondo le norme della contabilità ordinaria o semplificata.
    In questo quadro bisognerà poi entrare nel merito in quanto vi sono diverse opzioni, ad esempio il sequestro potrà essere revocato oppure al contrario potrà trasformarsi in confisca e questa circostanza determinerà o meno l'inclusione dei redditi nella dichiarazione del curatore o meno.
    Ringrazio anticipatamente per la complessa questione posta.