Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

derelictio beni mobili ex art. 213, secondo comma, CCII

  • Andrea Mancini

    Livorno
    09/12/2025 15:15

    derelictio beni mobili ex art. 213, secondo comma, CCII

    Spett.le Falco,
    sto predisponendo il programma di liquidazione. Mi trovo dinnanzi ad una stima dove per un bene mobile non registrato in pubblici registri è stato assegnato un valore nullo. Pertanto, non ritengo conveniente procedere con la sua liquidazione.
    Mi chiedo se la derelictio possa avvenire con il programma di liquidazione ex art. 213, secondo comma, CCII oppure debba seguire la strada di cui all'art. 142 CCII.
    Preciso che il bene è stato già acquisito, in quanto inventariato e stimato, seppur non denota alcun valore di mercato. Il comitato dei creditori non è stato costituito.
    Vi ringrazio per la precisazione.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/12/2025 17:24

      RE: derelictio beni mobili ex art. 213, secondo comma, CCII

      Le fattispecie di cui agli artt. 142, comma 3 e 213, comma 2 CCII non sono tra loro alternative ma regolano due diverse possibilità che vengono offerte al curatore in presenza di beni non economicamente convenienti (posizioni cumulativamente considerate nell'art. 104 ter, comma 8, legge fall.).
      La prima, quella di cui all'art. 142, comma 3, consente al curatore di non acquisire all'attivo i beni del debitore antieconomici; qualora la curatela non si sia avvalsa di tale facoltà, ed abbia quindi acquisito i beni, l'art. 213 consente di dismettere gli stessi già acquisiti restituendone la disponibilità al debitore.
      Nella specie, essendo stato il bene in questione già inventariato e stimato, per cui è stato acquisito all'attivo, non resta che la dismissione d seguendo la procedura di cui al comma 2 dell'art. 213 CCII.
      Zucchetti SG srl