Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

smaltimento rifiuti di proprietà della liquidazione giudiziale

  • Sofia Scarpettini

    Arezzo
    29/10/2024 17:01

    smaltimento rifiuti di proprietà della liquidazione giudiziale

    Buonasera,
    in data 29.08.2024 è stata aperta la liquidazione giudiziale di una ditta individuale che ha cessato la sua attività a fine febbraio 2024. L'azienda svolgeva la propria attività all'interno di un immobile che gli era stato concesso in locazione. Al momento della chiusura dell'attività l'azienda ha lasciato materiale di vario genere all'interno dell'immobile, si tratta di rifiuti (vecchi frigoriferi, mobilia danneggiata, ecc.). A luglio 2024 l'immobile è stato venduto all'asta. Adesso il nuovo proprietario diffida il curatore a rimuovere il tutto (si stima che l'operazione ha un costo di circa 10.000 euro) e a procedere allo smaltimento, altrimenti segnalerà l'abbandono dei suddetti rifiuti all'autorità competenti al fine di accertare eventuali responsabilità. La curatela non ha mai fatto accesso ai locali perché non ha alcun titolo per poter entrare e al momento nella liquidazione giudiziale non c'è attivo da realizzare. Se il curatore, previa autorizzazione del Giudice Delegato, non acquisisce all'attivo tali beni ai sensi dell'art. 213 c. 2 del CCII e non essendo detentore dell'immobile, è comunque obbligato a smaltire i rifiuti? se si come può coprire le spese?
    Grazie e cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/10/2024 20:20

      RE: smaltimento rifiuti di proprietà della liquidazione giudiziale

      La questione fondamentale è appurare se alla cessazione dell'attività dell'impresa ora in liquidazione giudiziale questa aveva restituito l'immobile che conduceva in locazione al proprietario e se questo ha accettato la consegna dell'immobile. Se ciò è avvenuto, si è avuta una risoluzione concordata del contratto di locazione dell'immobile e l'accettazione da parte del locatore della consegna con i materiali in esso esistenti. Se ciò non è stato fatto, lei si trova ancora un contratto di locazione pendente da cui può e deve recedere ai sensi del comma 3 dell'art. 185 c.c.i.i. e, a seguito della cessazione del rapporto di locazione, consegnare al proprietario, oggi l'aggiudicatario all'asta, il bene immobile libero da persone e cose.
      Lei può anche rinunciare ad acquisire all'attivo i beni che si trovano all'interno del locale ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'art. 142 e comma 3 dell'art. 213, ma rimane l'obbligo nri confronti del locatore di consegnare l'immobile libero da persone e cose, sicchè se il liquidato non provvede all'asporto dei beni, deve comunque procedervi lei. In mancanza di fondi, se i beni allocati nell'immobile sono inquinanti e si deve procedere a bonifica, deve chiedere l'intervento del Comune che provvederà all'asporto e bonifica e poi si rivarrà sulla procedura. In più il proprietario chiederà probabilmente il pagamento del canone di locazione fino alla riconsegna del bene immobile locato o una indennità per occupazione senza titolo dopo l'intervenuto recesso.
      Zucchetti SG srl
      • Sofia Scarpettini

        Arezzo
        03/02/2025 09:52

        RE: RE: smaltimento rifiuti di proprietà della liquidazione giudiziale

        Il conduttore, oggi liquidato, ha risolto anticipatamente il contratto a marzo 2024. Il locatore non ha fatto verbale di restituzione delle chiavi quindi dell'immobile e non c'è stata alcuna contestazione circa i materiali presenti all'interno. Ha passato l'immobile direttamente al nuovo proprietario. Ha richiesto i canoni scaduti e il mancato preavviso. Quindi come curatrice sono obbligata nei confronti del nuovo proprietario, l'aggiudicatario all'asta, a liberare l'immobile?
        Grazie e cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/02/2025 17:19

          RE: RE: RE: smaltimento rifiuti di proprietà della liquidazione giudiziale

          Se abbiamo ben capito il contratto di locazione tra il proprietario dell'immobile e il conduttore, ora ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale, è stato risolto nel marzo del 2024 ed evidentemente il proprietario ha accettato la restituzione del bene nelle condizioni in cui si trovava, anche se manca un verbale, dato che ha poi venduto lo stesso immobile ad altri. Tuttavia, nella domanda si accenna ad un'asta e questo dato potrebbe essere rilevante in quanto potrebbe incidere sulla volontarietà dell'accettazione della restituzione.
          Per la verità alla sua domanda si potrebbe rispondere che il problema al momento non esiste visto che nessuno lo ha sollevato avendo il precedente proprietario chiesto soltanto l'ammissione al passivo per il credito da locazione, ma è chiaro che il problema è più ampio, per cui è meglio avere chiarimenti su cosa in particolare è accaduto al momento della cessazione del rapporto locativo e successivamente in ordine alla vendita a terzi dello stesso immobile.
          Se è così gentile da fornirci queste informazioni, potremmo essere più precisi.
          Zucchetti SG srl
    • Emanuele Brilli

      Prato
      04/09/2026 13:47

      RE: smaltimento rifiuti di proprietà della liquidazione giudiziale

      Buongiorno, mi inserisco nella conversazione perchè mi trovo in una situazione simile.
      Sono liquidatore in una liquidazione controllata di un'impresa individuale (autofficina) che, a seguito della notifica di sfratto (pertanto il contratto di locazione era risolto prima dell'apertura della procedura), ha cessato la propria attività e liberato quasi totalmente l'immobile in cui esercitava l'impresa.
      Alla data di apertura della liq. contr. residuano da smaltire alcuni pneumatici, qualche fusto di olio esausto e un ponte auto che era già stato messo all'asta (tre incanti) con esito infruttuoso. Proprio per quest'ultimo, non avendo interesse nell'apprenderlo alla procedurà avrei deciso di giustificare la derelizione del bene adducendo ad aggravi di costi e dilatazione dei tempi per la procedura nella speranza che il G.D. convenga col sottoscritto e approvi il programma di liquidazione.

      Mi chiedo se la figura del liquidatore di una liquidazione controllata è parificabile a quella del Curatore e quindi se ricadono sul sottoscritto i medesimi obblighi di smaltimento.
      In caso affermativo, non avendo la procedura i fondi per smaltire i rifiuti, quale sarebbe l'iter da seguire col comune?