Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
compensazione crediti fiscali ante e post liquidazione giudiziale
-
Mattia Massari
Pizzighettone (CR)11/03/2026 11:41compensazione crediti fiscali ante e post liquidazione giudiziale
La società in liquidazione giudiziale vanta crediti fiscali per circa 600mila euro sorti ante liquidazione giudiziale; nel corso della stessa, viene presentata dall'Ader l'insinuazione al passivo per conto di Medio credito centrale per circa 1,5 milioni di euro.
Credo che il diritto di MCC al regresso nasca al momento dell'erogazione dell'importo garantito alla banca finanziatrice (avvenuto successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale) per cui si tratta a mio parere di credito sorto post liquidazione giudiziale, e che quindi non possa essere invocata la compensazione con i crediti fiscali ante procedura, che potranno essere regolarmente riscossi dal sottoscritto curatore.
E' corretta tale interpretazione ?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2026 16:57RE: compensazione crediti fiscali ante e post liquidazione giudiziale
La tesi da lei esposta non sembra molto convincente in quanto qualunque sia il ruolo attribuito ad MCC- quello di "garante surrogato" della banca (che è l'orientamento da ultimo seguito dalla Cassazione cfr. Cass. n. 7832/2025; Cass. n. 22165/2025; Cass. n. 5786/2025; Cass. n. 32148/2024 ecc.) o di soggetto che esercita un diritto proprio volto alla riacquisizione di risorse statali e che nasce privilegiato fin dalla sua concessione (Cass. n., 14915/2019; Cass. n. 30621/2019; Cass. n. 6508/2020)- si sarebbe in presenza di un credito anteriore all'apertura della procedura che eventualmente diventa esigibile successivamente, il che non impedisce la compensazione.
Piuttosto ci sembra più pertinente l'obiezione che nel caso si tratta di crediti e debiti tra soggetti diversi. Invero, sia il quinto comma dell'articolo 9 del D.lgs num. 123/98 che l'art. 8-bis, comma 3 del D.L. num. 3/2015,i convertito con modificazioni nella L. num. 33/2015, nel trattare del privilegio per le restituzione delle garanzie date da MCC prevedono che "Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni" (il primo), ovvero che "Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46, e successive modificazioni" (il secondo).
Questo comporta che alla riscossione di tali crediti provveda l'Agenzia Entrate Riscossioni, senza tuttavia far venir meno la titolarità del credito in capo a MCC, sicchè nella fattispecie il curatore è creditore verso l'Agenzia delle Entrate per crediti fiscali ed è debitore verso Mediocredito per il finanziamento ricevuto dalla banca ( se si segue la tesi della surroga) o per un credito di natura pubblicistica nato per legge (se si segue la seconda tesi richiamata), sebbene in entrambi i casi la riscossione sia demandata all'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Se è così, la non coincidenza soggettiva tra debito e credito impedisce la compensazione.
Zucchetti SG srl
-