Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

AMMISSIONE EX ART. 2751 BIS. N. 2 C.C. - CONSULENTE INFORMATICO

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    15/04/2024 14:12

    AMMISSIONE EX ART. 2751 BIS. N. 2 C.C. - CONSULENTE INFORMATICO

    Spett.le Fallco,
    in una procedura di liquidazione giudiziale, ho ricevuto una domanda di insinuazione al passivo da parte di una persona fisica, come "consulente informatico", il quale chiede che il suo credito sia ammesso al privilegio ex art. 2751 bis. n. 2 c.c..
    Il creditore ha presentato il contratto sottoscritto con la società e la fattura rimasta insoluta (rientra nei ultimi due anni di prestazioni), ma non ha dato prova dell'iscrizione all'albo degli informatici.
    Tale iscrizione risulta necessaria al fine di poter assegnare il privilegio richiesto od è comunque un prestatore d'opera intellettuale e ne ha diritto?
    Ringrazio anticipatamente per la consueta collaborazione.
    Cordialità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/04/2024 18:09

      RE: AMMISSIONE EX ART. 2751 BIS. N. 2 C.C. - CONSULENTE INFORMATICO

      L'associazione nazionale informatici professionali (ANIP) è una associazione di categoria alla quale possono partecipare, come prescrive l'art. 1 l. n. 4 del 2013, i soggetti esercenti una "professione non organizzata in ordini o collegi", espressione con cui si intende "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".
      Ossia l'attività di esperto informatico non rientra tra le professioni protette per cui la mancata iscrizione all'albo tenuto dall'ANIP non 4esclude la liceità dell'opera prestata e non preclude il diritto al compenso. Quanto al privilegio va ricordato che la Corte Cost., con sentenza 29 gennaio 1998, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2 dell'art. 2751 bis, c.c. nella parte in cui limitava il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, sicchè, da allora, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili non solo al tipo contrattuale di cui agli artt. 2229 e 2230 c.c., in quanto il referente normativo è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo. In conclusione, il privilegio richiesto compete.
      Zucchetti SG srl