Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Recesso contratto di affitto di azienda - Affittante società entrata in Liquidazione Giudiziale

  • Antonio Digati

    Termoli (CB)
    19/10/2025 18:23

    Recesso contratto di affitto di azienda - Affittante società entrata in Liquidazione Giudiziale

    In qualità di Curatore in una Liquidazione Giudiziale, ho deciso, con la condivisione ed autorizzazione del Comitato dei Creditori, di recedere dal un contratto di affitto di azienda pendente alla apertura della Liquidazione Giudiziale. La società in LG è parte affittante.
    Il termine di due mesi per esercitare tale facoltà previsto dall'art 184 CCII, ma senza nessuna indicazione esplicita della decorrenza, può intendersi decorrente dalla autorizzazione del Comitato dei Creditori, a differenza dell'art. 185 in tema di locazione che fa decorrere il termine di recesso dalla apertura della Liquidazione Giudiziale?
    Propenderei per una risposta affermativa per due ragioni:
    1) una tale decisione, per lo più con la prevista interlocuzione con il comitato per ottenerne l'autorizzazione, mal si concilierebbe con un termine di due mesi dalla apertura della procedura;
    2) come accennavo, manca la esplicitazione della decorrenza come per l'art. 185 in materia di locazione.
    Inoltre, il termine di recesso deve intendersi perentorio o ordinatorio?
    Grazie, AD
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/10/2025 10:46

      RE: Recesso contratto di affitto di azienda - Affittante società entrata in Liquidazione Giudiziale

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua interpretazione dell'art. 184, comma1, CCII. Invero, detta norma stabilisce che "L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati", ove, come si vede, la prescrizione principale è che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, sicchè la successiva previsione del recesso entro 60 giorni non può che riferirsi alla stessa data dell'apertura della procedura, a differenza di quanto previsto nel comma 3, per il quale se la liquidazione giudiziale colpisce l'affittuario il curatore può esercitare il recesso in qualsiasi momento. Se, come lei propone, anche il termine per il recesso di cui al primo comma iniziasse a decorrere dal parere del comitato dei creditori, si annullerebbe la differenza legislativa tra la previsione del primo e del terzo comma in quanto anche nel primo caso, il curatore, potendo chiedere al comitato il parere quando crede, potrebbe recedere in qualsiasi momento. Indubbiamente il termine di 60 giorni non è molto lungo, ma, al di là del fatto che comunque è sufficiente per raccogliere il parere del comitato, esso risponde all'esigenza di tutelare l'interesse della controparte a conoscere in tempi brevi la sorte del contratto, nel mentre , nel caso di liquidazione che colpisce l'affittuario il legislatore ha inteso lasciare al curatore tutto il tempo necessario per valutare la scelta da fare.
      Proprio questa differenza di situazioni- che non esisteva nella legge fallimentare, che consentiva il recesso entro 60 giorni ad entrambe le parti- avvalora la tesi della natura perentoria del termine indicato, altrimenti le due posizioni verrebbero poste sullo stesso piano.
      Da tener conto che essendo il recesso un atto unilaterale recettizio, la dichiarazione di recesso deve pervenire alla controparte entro il termine perentorio di 60 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl