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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Inventario
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Andrea Lacioppa
TORREVECCHIA TEATINA (CH)28/11/2025 17:55Inventario
Buonasera.
Vorrei sottoporre il seguente quesito: alla sede legale della fallita è stata notificata l'ordinanza di convalida di sfratto da parte del proprietario delle mura. Medio tempore la fallita ha affittato il ramo di azienda in favore di terzo (con regolare contratto registrato al notaio) che opera nei medesimi locali con macchinari di non facile trasportabilità.
Ecco il quesito:
1) i beni della fallita (affittati) devono essere comunque inventariati, anche se pende il fitto ed il proprietario della struttura rivendica la riconsegna dell'immobile?;
2) in tal caso, è necessario risolvere il contratto di fitto con il terzo?;
3) al cospetto della risoluzione, come spostare e/o mettere in vendita i beni se, allo stato, non ci sono fondi nella procedura?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2025 19:15RE: Inventario
La fattispecie che emerge dalla sua descrizione può essere cos' riassunta. La ditta fallita ha, prima dell'apertura della procedura dato in affitto la sua azienda e probabilmente in sublocazione all'affittuario l'immobile ove l'azienda veniva esercitata, dato che la situazione è ancora così esistente. Non si dice se alla sublocazione abbia dato il suo consenso il proprietario dell'immobile interessato né a chi il sublocatore dovesse pagare il canone di locazione; trattandosi di una sublocazione è probabile che il canone fosse pagato al sublocatore, che poi provvedeva a riversarlo al proprietario, il quale infatti ha chiesto lo sfratto per morosità nei confronti del suo conduttore e la restituzione dell'immobile libero da persone e cose.
Al di là della competenza e della forma della domanda di sfratto in pendenza del fallimento del conduttore. È chiaro che se il locatore ottiene una valida convalida, il curatore è tenuto a rilasciare l'immobile libero da persone e cose, nelle condizioni in cui si trovava quando era iniziata la locazione, a meno che il curatore non si sciolga dal contratto di locazione dell'immobile ai sensi dell'art. 80, comma 3 , l. fall., per il quale, infatti, " il curatore 8del fallimento del conduttore) puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati".
A questo punto, nell'uno come nell'atro caso, ossia che si convalidi lo sfratto o che il curatore receda, rimane il fatto che il locale è occupato dall'affittuario dell'azienda, per cui il curatore deve liberarsi anche di questo contratto di affitto di azienda. E qui le vie sono due: o fa ricorso all'art. 79 l. fall., in forza del quale " Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n.1". Oppure, se l'affittuario è stato inadempiente nel pagamento del canone di affitto di azienda o anche del canone per la sublocazione dell'immobile, il curatore, piuttosto che recedere dal contratto di affitto con pagamento di una indennità in prededuzione, potrebbe chiedere la risoluzione per inadempimento.
In tal modo però il problema è risolto solo sulla carta, perché rimane il fatto che il curatore deve consegnare l'immobile libero e la cessazione del contratto di affitto di azienda, pur necessaria, fa finire il contratto ma i beni oggetto del contratto rimangono in loco in quanto restituiti restituiti al concedente l'affitto di azienda e sublocatore dell'immobile, il quale deve provvedere a liberarlo per consegnarlo al proprietario.
Situazione di non facile soluzione se il fallimento non ha mezzi per l'asporto dei macchinari e delle strutture e disponibilità di un nuovo locale dove sistemarli, pe cui in questi caso la soluzione migliore può essere un accordo a tre- curatore, affittuario dell'azienda e proprietario dell'immobile- per trovare una soluzione transattiva. Che venga incontro agli interessi di tutti
Zucchetti SG srl-
Andrea Lacioppa
TORREVECCHIA TEATINA (CH)30/11/2025 08:29RE: RE: Inventario
Grazie della risposta esaustiva. In ogni caso, devo procedere innanzitutto ad inventariare i beni e nominare custode l'affittuario?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2025 11:12RE: RE: RE: Inventario
Corretto
Zucchetti SG Srl
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