Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

PRIVILEGIO 2764 CC E CESSIONE AZIENDA

  • Paolo Carobbio

    Alzano Lombardo (BG)
    04/11/2024 15:46

    PRIVILEGIO 2764 CC E CESSIONE AZIENDA

    Buonasera,
    in una Liquidazione Giudiziale il Curatore ha ammesso al passivo i canoni di locazione dei capannoni in cui era condotta l'attività con il privilegio 2764 c.c.. Il curatore non ha mai interrotto i contratti di locazione. Il curatore , infatti, non ha ceduto i beni rinvenuti all'interno dei capannoni ma ha ceduto l'azienda e il relativo marchio. L' azienda ceduta è ovviamente composta dai beni organizzati rinvenuti nel capannone, dal marchio e dai due contratti di locazione a cui è subentrato l'acquirente.
    Si chiede se sulle somme incassate a seguito di cessione di azienda gravi il privilegio di cui all'art. 2764 cc. Inoltre, si chiede di sapere in che modo vada trattato il deposito cauzionale versato dalla società oggi in Liquidazione giudiziale a garanzia dei due contratti di affitto.
    Grazie
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2024 20:05

      RE: PRIVILEGIO 2764 CC E CESSIONE AZIENDA

      Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. ha natura speciale e si esercita sui beni che servono a fornire l'immobile locato, ossia su ciò che si trova all'interno dei locali oggetto del contratto di locazione, per cui non ha nulla a che fare con il ricavato dalla cessione dell'azienda.
      Lei dice che il curatore non ha mai interrotto i due contratti di locazione, ma in realtà il curatore a norma dell'art. 185 comma 3, c.c.i.i. poteva recedere dai contratti pagando un equo indennizzo per l'anticipato recesso; ma tutto ciò è superato dal fatto che il cessionario dell'azienda, come lei dice, è subentrato nei contratti; il che lascia presumere che non vi sia stata una sublocazione, ma una cessione dei contratti di locazione con il consenso del locatore.
      Pertanto, dal momento della cessione dei contratti è il cessionario tenuto al pagamento dei canoni, nel mentre per la fase anteriore, dalla apertura della liquidazione giudiziale alla cessione, salvo diverso accordo, è tenuto al pagamento la procedura che ha continuato ad utilizzare i locali e il credito è prededucibile; i canoni antecedenti al dichiarazione di fallimento, di natura concorsuale, sono stati già ammessi al passivo con il privilegio di cui all'art. 2764 c.c.
      Quanto al deposito cauzionale, il locatore, salvo anche qui diversi accordi, deve restituirlo alla procedura (detratto quanto utilizzato per far fronte a spese e danni a carico del conduttore) e farsi dare un nuovo deposito dal cessionario dei contratti di locazione. In tal caso il locatore può portare in compensazione questo debito con il credito in prededuzione per canoni successivi all'apertura del fallimento e non con il credito per canoni anteriori in quanto questo credito ha natura concorsuale, nel mentre l'obbligo di restituzione della cauzione è nato all'atto della cessazione del rapporto locativo, ossia al momento della cessione dei contratti all'atto della cessione dell'azienda effettuata dalla curatela, per cui tale debito è verso la massa.
      Zucchetti SG srl