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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Contratto di affitto di azienda e domanda di ammissione per TFR
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Paolo Altin
TRIESTE09/09/2026 18:00Contratto di affitto di azienda e domanda di ammissione per TFR
Buonasera,
una società presenta una domanda di concordato preventivo in bianco. Nel termine assegnato non presenta alcun piano. In sede di ultima udienza "pre-fallimentare" (dovremmo dire "pre-liquidazione giudiziale"), la società chiede di essere autorizzata ex art. 54 - quale misura cautelare - alla stipula di un contratto di affitto di azienda.
In data successiva alla stipula di tale contratto, interviene, poi, la sentenza di liquidazione giudiziale.
I rapporti di lavoro risultano, quindi, proseguire in capo alla società affittuaria in virtù del citato contratto di affitto di azienda.
Vengo al quesito. I lavoratori presentano domanda di ammissione al passivo in cui chiedono anche il TFR maturato sino alla data della liquidazione giudiziale. Ritenete che tali importi debbano essere ammessi pur non essendovi stata una cessazione del rapporto - che sta proseguendo in capo all'affittuaria?
Qualora si ritenesse di ammettere tali importi allo stato passivo, i lavoratori avrebbero titolo di accedere al Fondo di Garanzia INPS?
Ringrazio in anticipo per il Vs cortese riscontro.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2026 19:13RE: Contratto di affitto di azienda e domanda di ammissione per TFR
Si tratta di verificare se si applica il comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428 del 1990 (introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d) del codice della crisi) per il quale qualora "qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata" "non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda".
A nostro avviso questa disposizione che, a determinate condizioni, stabilisce l'immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell'azienda ed equipara il trasferimento dei lavoratori all'acquirente dell'azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto di lavoro prosegua senza cesure, si può ritenere applicabile alla fattispecie in esame in quanto l'autorizzazione del tribunale come misura cautelare nella fase della apertura della liquidazione giudiziale, essendo funzionale alla conservazione e continuità dell'azienda nell'ottica della prevedibile apertura della liquidazione, può essere configurato come un trasferimento d'azienda nell'ambito della procedura concorsuale ai fini del citato art. 47 comma 5 bis..
Se si segue questa soluzione, si ha la risposta anche al successivo quesito in quanto il citato comma 5bis dell'art. 47 continua stabilendo che "Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80".
Zucchetti Sg srl
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