Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUID. GIUDIZIALE - CHIUSURA PROCEDURA E RELAZIONE FINALE AI SENSI DELL'ART. 281 CCII

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    14/05/2026 09:09

    LIQUID. GIUDIZIALE - CHIUSURA PROCEDURA E RELAZIONE FINALE AI SENSI DELL'ART. 281 CCII

    Chiedo se in sede di chiusura della liquidazione giudiziale il curatore è tenuto a depositare un rapporto riepilogativo finale, espressamente previsto dall'art. 235 CCII e funzionale anche alla decisione sull'esdebitazione ex art. 281 CCII.?

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/05/2026 16:47

      RE: LIQUID. GIUDIZIALE - CHIUSURA PROCEDURA E RELAZIONE FINALE AI SENSI DELL'ART. 281 CCII

      Come lei correttamente ricorda, il rapporto finale alla chiusura della liquidazione giudiziale è espressamente richiesto dall'art. 235 CCII, il cui secondo periodo del primo comma dispone che "Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1". Da questa norma si deduce che detto rapporto, oltre ad essere riepilogativo dello svolgimento della procedura, deve contenere anche gli elementi elencati nell'art. 280, utili ai fini della valutazione che il tribunale deve effettuare ai sensi dell'art. 281 per l'esdebitazione.
      Zucchetti SG srl
      • Arnaldo Vitali

        MORBEGNO (SO)
        27/05/2026 12:51

        RE: RE: LIQUID. GIUDIZIALE - CHIUSURA PROCEDURA E RELAZIONE FINALE AI SENSI DELL'ART. 281 CCII

        Buongiorno,
        nel caso di una S.R.L in liquidazione giudiziale dal 2024 per cui sto predisponendo l'istanza di chiusura della procedura per compiuta ripartizione finale dell'attivo, il rapporto riepilogativo finale previsto dal 1° comma dell'art. 235 CCII va comunque depositato, anche qualora non vi sia esdebitazione? E in caso positivo, ritenete debba essere depositato come allegato all'istanza stessa o con un deposito separato (l'articolo recita "unitamente")?
        Ringrazio anticipatamente
        Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/05/2026 17:59

          RE: RE: RE: LIQUID. GIUDIZIALE - CHIUSURA PROCEDURA E RELAZIONE FINALE AI SENSI DELL'ART. 281 CCII

          Il rapporto finale di cui all'art. 235, comma 1 CCII, va sempre depositato allatto della presentazione dell'istanza di chiusura e deve contenere sia la storia riassuntiva della procedura stessa sia le indicazioni utili ai fini della esdebitazione. La norma, come lei giustamente sottolinea, precisa che detta relazione debba essere depositata "unitamente" alla istanza di chiusura, con il che il legislatore ha inteso richiedere la contestualità dei due atti, che poi la relazione figuri come allegato alla istanza o con atto sparato crediamo che non abbia molta rilevanza e molto dipende dall'organizzazione delle cancellerie.
          Zucchetti SG Srl
    • Francesco Cappello

      ALBA (CN)
      27/05/2026 13:18

      RE: LIQUID. GIUDIZIALE - CHIUSURA PROCEDURA E RELAZIONE FINALE AI SENSI DELL'ART. 281 CCII

      A seguito di confronto anche con alcune cancellerie fallimentari, la relazione ex art 235, 1° comma CCII va depositata sempre (in ogni caso) e quale allegato all'istanza di chiusura.