Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

  • Paola Cosma

    Fiesso d'Artico (VE)
    30/09/2024 15:01

    Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

    Mi permetto di sottoporvi il seguente quesito:
    L.G. di una srl priva di attivo ma ammessa al passivo in chirografo di un'altra L.G. per un importo rilevante. Il soddisfacimento di tale credito è molto incerto con tempi di recupero decisamente lunghi, stavo quindi valutando la chiusura.
    Non sono però certa che l'art. 233 c.1 contempli questo caso, avrei quindi bisogno di sapere se condividete la chiusura ai sensi dell'art. 233 c.1 lett.c.
    In caso di successivo riparto, non oltre cinque anni, la procedura potrà essere riaperta ai sensi dell'art. 237 CCII.
    Se condividete l'iter mi confermate che la società deve essere cancellata dal Registro Imprese anche se successivamente verrà redatto un piano di riparto? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/09/2024 20:15

      RE: Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

      Il suo è il caso tipico della chiusura anticipata di cui all'art. 234 c.c.i.i. in quanto la liquidazione giudiziale dovrebbe essere chiusa ai sensi dell'art. 233, comma 1. Lett. c), ma è pendente una esecuzione collettiva in cui la procedura è insinuata e da cui, seppur con qualche incertezza, potrebbe provenire qualche attivo.
      Se chiude la procedura ai sensi dell'art. 234, con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 234 e la chiusura non comporta la cancellazione della partita Iva né la cancellazione della società dal registro delle imprese fino alla conclusione del giudizio in corso e dell'eventuale riparto supplementare, all'esito dei quali chiederà l'archiviazione della procedura a mente dell'art. 234, comma 7 c.c.i.i..
      Zucchetti SG srl
      • Paola Cosma

        Fiesso d'Artico (VE)
        13/05/2025 12:18

        RE: RE: Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

        Buongiorno, mi ricollego al quesito precedente. Per poter effettuare una chiusura anticipata ai sensi dell'art.234 CCII ritengo di dover comunque presentare il conto della gestione (art.231 CCII) e discuterlo in udienza.
        Successivamente, posso presentare istanza di compenso a carico dell'erario?
        Materialmente poi essendo la società ancora dotata di P.Iva e iscritta al R.I., devo continuare a mantenere attiva la pec (a spese mie) e predisporre le liquidazioni periodiche e le dichiarazioni l'Iva?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/05/2025 19:50

          RE: RE: RE: Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

          La chiusura anticipata di cui all'art. 234 CCII presuppone che si svolgano tutte le pratiche per la chiusura, compreso quindi la presentazione del conto gestione e la liquidazione del compenso, seppur a carico dell'Erario per mancanza di fondi; ed infatti il tribunale emette un decreto di chiusura della procedura, solo che questo provvedimento non determina la definitiva chiusura in quanto sono pendenti dei giudizi attivi. A questo fine i vari commi dell'art. 234 spiegano quali sono i comportamenti del curatore e in particolare, ai fini che qui interessano, il comma 6, dispone che "la chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito dele ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie". Pertanto la società- che alla chiusura della liquidazione giudiziale ai sensi delle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 233 va cancellata dal registro imprese, nel caso di chiusura anticipata ai sensi dell'art. 234 sopravvive fino all'esaurimento delle attività richieste al curatore , come se la liquidazione giudiziale fosse ancora aperta, e solo dopo questa ulteriore fase di definizione delle pendenze, la procedura di liquidazione, ormai chiusa, viene "archiviata" con decreto del tribunale come se si trattasse di una pratica da eliminare avendo ormai perso ogni interesse..
          Zucchetti SG srl
      • Emanuela Filippone

        LOCRI (RC)
        19/05/2025 10:31

        RE: RE: Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

        Buongiorno,
        ho un medesimo caso ma nell'ambito di una procedura fallimentare (2015) sono a chiedervi se detta disposizione (art. 234 ccii relativa alla chiusura anticipata) del CCII potrebbe essere applicata in via analogica o estensiva ai fallimenti già in corso?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/05/2025 18:48

          RE: RE: RE: Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

          In virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 390 del codice della crisi, le procedure fallimentari pendenti all'epoca dell'entrata in vigore del nuovo strumento legislativo, sono regolate dalla legge fallimentare. Orbene, la legge fallimentare prevede la chiusura anticipata, trasfusa nel comma 2 dell'art. 118, ma questa possibilità è stata introdotta con l'art. 7 del d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n.n. 132 del 2015 ed è entrata in vigore a far data dal 21 agosto 2015. Lei afferma che il fallimento in questione è stato dichiarato nel 2015, ma , in questo caso questa data non è rilevante perché l'art. 23, comma 7 del citato decreto stabilisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e, quindi, anche ai fallimenti pendenti all'agosto del 2015.
          Ne discende che deve applicare alla fattispecie la normativa fallimentare, che è molto più carente rispetto a quella attuale dettata dal codice della crisi. Nella carenza della legge fallimentare, per la soluzione delle questioni non regolate e dibattute si può seguire la disciplina dell'art. 234 CCII quale indicativa della tendenza legislativa, per cui può affermarsi che la chiusura anticipata della procedura non produca la cancellazione della società dal registro imprese fino alla definizione dei giudizi in corso, che deve provvedersi a riparti supplementari ecc., compresa la archiviazione che, alla fin fine, è solo un atto burocratico per definire la vicenda ed eliminare la pratica ancora aperta della procedura.
          Zucchetti SG Srl
          • Emanuela Filippone

            LOCRI (RC)
            19/05/2025 20:00

            RE: RE: RE: RE: Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

            Sono a specificare che la controversia pendente sarebbe l'unico
            cespite attivo del Fallimento e quindi non si è proceduto alla chiusura anticipata non essendoci le risorse sufficienti per effettuare gli accantonamenti disciplinati dall'articolo 118 c. III l.f.., ossia fallimento privo di attivo ma ammessO al passivo in chirografo di un'altro fallimento. E' possibile quindi procedere alla chiusura anticipata applicando in via analogica il CCII? Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              20/05/2025 19:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura anticipata con insinuazione al passivo

              La mancanza di attivo che impedisce l'accantonamento per le spese dei giudizi pendenti non preclude la chiusura anticipata, anche perché la mancanza di fondi potrebbe aver giustificato il ricorso al gratuito patrocinio o perché, come nel caso, non è configurabile un esito negativo che apporti ulteriori spese trattandosi di attendere il riparto in un fallimento in cui la procedura da lei curata è insinuata.
              Ad ogni caso, come detto nella precedente risposta la chiusura va effettuata a norma del comma 2 dell'art. 118 l. fall. che è la disciplina applicabile alla fattispecie, anche se per sopperire ad eventuali carenze di queste può ispirarsi all'art. 234 CCII.
              Zucchetti SG srl