Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo pervenuta dopo il non accertamento del passivo e l'approvazione del ren...

  • Alice Bassini

    Pavia
    03/07/2025 11:19

    Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo pervenuta dopo il non accertamento del passivo e l'approvazione del rendiconto del Curatore

    Gentilissimi,
    il sottoscritto Curatore ha ottenuto l'autorizzazione ex art. 209 CCII al fine di non procedere all'accertamento del passivo per previsione di insufficiente realizzo (sono comunque giunte n. 3 domande tempestive di insinuazione al passivo, le quali, però, non sono state analizzate e, dunque, non è stato formato lo stato passivo). Successivamente, si è provveduto a depositare il rendiconto del Curatore ex art. 231 CCII, che è stato approvato dal Giudice delegato in sede d'udienza tenutasi il 17/06/2025. In data odierna (03/07/2025) è pervenuta una domanda (ritenuta tardiva) di ammissione allo stato passivo. È quindi corretto informare il più recente creditore istante del non accertamento dello stato passivo e dell'approvazione del rendiconto del Curatore? Nonostante l'ulteriore domanda di insinuazione, la Curatela può procedere con le operazioni di chiusura della procedura?
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/07/2025 13:46

      RE: Domanda tardiva di ammissione allo stato passivo pervenuta dopo il non accertamento del passivo e l'approvazione del rendiconto del Curatore

      L'art. 209, comma 3, CCII, dispone che "l curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208" e ciò è richiesto perchè tali creditori- anche quelli tardivi, cui si riferisce l'art. 208- nei quindici giorni successivi, possano presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, al tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
      Riteniamo pertanto che lo stesso procedimento comunicativo seguito per informare i creditori tempestivi, così come descritto dall'art. 209, debba essere ripetuto anche nei confronti del creditore tardivo, per il quale il termine per la (improbabile) impugnazione scatterà evidentemente dalla data della comunicazione..
      Zucchetti SG srl