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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Liquidazione Giudiziale . Inerzia del debitore
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Tullio Maestro
TRIESTE07/12/2025 09:38Liquidazione Giudiziale . Inerzia del debitore
Sono stato nominato nello scorso mese di ottobre curatore di una società in liquidazione il cui liquidatore non si è presentato all'udienza prefallimentare nella quale peraltro è emerso che la società non ha depositato più i bilanci dal 2019. La PEC inviata dalla Cancelleria all'indirizzo indicato nel certificato camerale non ha avuto nè consegna nè accettazione ed infine la mia raccomandata, a.r., che segnalava l'apertura della procedura al liquidatore, non è stata ritirata e mi è stata riconsegnata. Ho naturalmente informato di quanto sopra il G.D. ed ho prontamente inoltrato la segnalazione alla Procura di cui all'art. 130 c. 2 CCII. Nel frattempo mi sono pervenute alcune insinuazioni al passivo da parte di creditori istituzionali. Dato che, con la normativa attuale il curatore non può di sua iniziativa disporre ricerche tramite la Forza Pubblica, quale dovrebbe essere il mio comportamento per acquisire altre informazioni atte a definire un'eventuale massa attiva (?) ed un successivo programma di liquidazione? Se si ritiene applicabile l'art. 209 CCII riterrei comunque preferibile fare riferimento al c. 2 del succitato articolo onde permettere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per eventuali crediti riferibili a ex dipendenti.
Ringrazio per la risposta.
Dr. Tullio Maestro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/12/2025 10:29RE: Liquidazione Giudiziale . Inerzia del debitore
Nella sentenza di apertura della procedura il tribunale probabilmente avrà dato le autorizzazioni di ui all'art. 49, comma 3, lett. f), che le consentono di acquisire una qualche documentazione, Inoltre, il secondo comma dell'art. 130 prevede che quando il debitore non ottempera agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, "il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione; ed aggiunge al terzo comma che "Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso".
E' chiaro che l'assenza di un diretto referente dell'impresa non può essere sostituita dalle accennate ricerche, tuttavia, questi indicati sono i poteri di indagine del curatore, il quale fa bene a sfruttarli al massimo, sia ai fini di avere materiale per una più corretta formazione del progetto di stato passivo che per la ricerca dell'attivo. Se dopo lo svolgimento di queste indagini, e delle solite tradizionali (raccogliere informazioni presso dipendenti, fornitori, ecc,) riscontra che ricorono le condizioni di cui all'art. 209 CCII, può chiedere di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.
Zucchetti SG srl
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