Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale – mutuo fondiario cointestato con soggetto terzo – eventuale diritto di regresso della procedura

  • Carla Rinaldi

    ZOGNO (BG)
    01/09/2026 13:42

    Liquidazione giudiziale – mutuo fondiario cointestato con soggetto terzo – eventuale diritto di regresso della procedura

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, il debitore è proprietario esclusivo (100%) di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario.
    Il contratto di mutuo risulta cointestato al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale e al padre dello stesso, il quale non risulta titolare di alcun diritto di proprietà sull'immobile.
    Nel contratto entrambi figurano quali componenti della "parte mutuataria" e hanno dichiarato che il finanziamento era destinato all'acquisto di un immobile da adibirsi ad abitazione principale. L'immobile acquistato mediante il finanziamento è tuttavia divenuto di proprietà esclusiva del figlio, successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale.
    La banca mutuante è stata ammessa al passivo della liquidazione giudiziale per l'intero importo del debito residuo garantito da ipoteca.
    L'immobile è stato successivamente venduto nell'ambito della procedura e il relativo ricavato sarà destinato, secondo le regole del concorso, anche al soddisfacimento del creditore ipotecario.
    Si chiede quale sia, in tale fattispecie, la corretta disciplina dei rapporti con il padre del debitore, quale cointestatario e coobbligato del mutuo.
    In particolare, si chiede:
    – qualora la banca non venga integralmente soddisfatta mediante il riparto della liquidazione giudiziale, se la stessa conservi il diritto di agire nei confronti del padre coobbligato per l'importo residuo del proprio credito;
    – qualora, invece, la banca venga integralmente soddisfatta, se e in quale misura sorga in capo alla procedura un diritto di regresso nei confronti del padre ai sensi degli artt. 1298 e 1299 c.c.;
    – ai fini della determinazione dei rapporti interni tra i due coobbligati, quale rilevanza assuma la circostanza che, pur avendo entrambi dichiarato nel contratto di mutuo che il finanziamento era destinato all'acquisto di un immobile da adibirsi ad abitazione principale, l'immobile acquistato sia divenuto di proprietà esclusiva del debitore successivamente assoggettato a liquidazione giudiziale;
    – se tale ultima circostanza possa essere indicativa del fatto che il finanziamento sia stato contratto, nei rapporti interni, nell'interesse esclusivo del debitore proprietario dell'immobile, con conseguente esclusione o diversa determinazione dell'eventuale diritto di regresso della procedura nei confronti del padre;
    – come debba, infine, essere coordinata l'eventuale azione di regresso con quanto previsto dall'art. 160, comma 2, CCII in materia di regresso tra coobbligati.
    Ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro e per ogni indicazione che vorrete fornire in merito alla corretta gestione della fattispecie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2026 18:30

      RE: Liquidazione giudiziale – mutuo fondiario cointestato con soggetto terzo – eventuale diritto di regresso della procedura

      La risposta alla prima domanda è semplice. Certamente la banca, qualora non venga integralmente soddisfatta dalla liquidazione giudiziale, può agire nei confronti del padre coobbligato. Ciò anche qualora il figlio chieda l'esdebitazione in quanto questa, a norma dell'art. 278, comma 6, CCII, fa "salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso".
      Più complessa è la risposta al secondo quesito in quanto la stessa diventa frutto dell'interpretazione che si dà al contratto di mutuo ed è difficile una interpretazione senza conoscere i particolari della fattispecie. Teoricamente il regresso è possibile, tuttavia l'immobile cui era finalizzato il mutuo è stato intestato soltanto al figlio, il che indubbiamente può essere indice dell'intenzione dei contraenti di assumere il debito nell'interesse esclusivo di chi sarebbe diventato il proprietario dell'immobile. Questa sembra essere l'interpretazione più plausibile ed anche la più logica perchè può darsi anche che la firma del padre sia stata richiesta dalla banca a maggior garanzia o che il padre abbia indirettamente voluto donare al figlio la propria quota, e così via.
      Zucchetti SG Srl
      • Carla Rinaldi

        ZOGNO (BG)
        01/09/2026 18:48

        RE: RE: Liquidazione giudiziale – mutuo fondiario cointestato con soggetto terzo – eventuale diritto di regresso della procedura

        A integrazione degli elementi già forniti, segnalo che nel contratto di mutuo è espressamente indicato che per "Parte Mutuataria" si intendono congiuntamente il figlio e il padre e che la medesima "dichiara che il mutuo è destinato all'acquisto di immobile da adibirsi ad abitazione principale".
        L'immobile acquistato, intestato esclusivamente al figlio, è stato per un periodo adibito ad abitazione principale di quest'ultimo.
        Alla luce anche di tale previsione contrattuale, ritenete che possa ulteriormente avvalorarsi l'interpretazione secondo cui, nei rapporti interni tra i coobbligati, il finanziamento sia stato assunto nell'interesse esclusivo del figlio, con conseguente insussistenza di un diritto di regresso della procedura nei confronti del padre?
        Ringrazio nuovamente per il prezioso chiarimento.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/09/2026 17:40

          RE: RE: RE: Liquidazione giudiziale – mutuo fondiario cointestato con soggetto terzo – eventuale diritto di regresso della procedura

          Già emergeva dalla precedente domanda quanto oggi specifica, per cui non possiamo che confermare quanto già detto nella risposta data ieri. Indubbiamente i dati da lei riportati possono deporre per un mutuo nell'interesse esclusivo di chi sarebbe diventato proprietario dell'immobile (nel caso il figlio), ma ripetiamo si tratta di una interpretazione che potrebbe anche non reggere ad un vaglio giudiziale più rigoroso che si soffermi sul dato della solidarietà passiva nell'assunzione del mutuo in cui la destinazione all'acquisto della casa di abitazione potrebbe essere interpretato solo come un indice della finalità del mutuo e non lo scopo precipuo dello stesso, anche perché mancava la possibilità di determinare fin dall'inizio a chi sarebbe stata intestata la casa di abitazione.
          Zucchetti SG srl
          • Carla Rinaldi

            ZOGNO (BG)
            03/09/2026 09:25

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione giudiziale – mutuo fondiario cointestato con soggetto terzo – eventuale diritto di regresso della procedura

            Buongiorno,
            ringrazio per il chiarimento.
            A ulteriore precisazione, segnalo che l'atto di acquisto dell'immobile e il contratto di mutuo sono stati stipulati nella medesima giornata.
            In particolare, il figlio ha acquistato, quale unico acquirente, il bilocale al prezzo di euro 69.000,00 e, in pari data, ha sottoscritto unitamente al padre il contratto di mutuo con la Banca Popolare di Vicenza per l'importo di euro 74.400,00.
            Dall'atto di compravendita risulta che il prezzo è stato corrisposto per euro 11.500,00 mediante assegno bancario tratto sulla Banca Popolare di Bergamo e per i restanti euro 57.500,00 mediante due assegni circolari emessi dalla Banca Popolare di Vicenza con utilizzo delle somme erogate a titolo di mutuo.
            Pertanto, una parte rilevante del prezzo di acquisto dell'immobile, intestato esclusivamente al figlio, risulta essere stata corrisposta proprio mediante le somme derivanti dal mutuo contestualmente stipulato.
            Mi pare che tale circostanza, unitamente alla contestualità dei due atti e alla destinazione del mutuo indicata nel relativo contratto, possa costituire un ulteriore elemento da considerare ai fini della valutazione dell'interesse sottostante all'assunzione del mutuo da parte dei due coobbligati.
            Ringrazio nuovamente per la disponibilità , il supporto e per i chiarimenti forniti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              03/09/2026 17:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione giudiziale – mutuo fondiario cointestato con soggetto terzo – eventuale diritto di regresso della procedura

              Certamente si; anche questi elementi rafforzano l'idea che il mutuo fosse stato contratto nell'interesse esclusivo dell'acquirente dell'immobile, ma restano ferme anche le remore espresse nelle precedenti risposte.
              Zucchetti SG srl