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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
mancato rinvenimento beni in leasing
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Daniele Bacalini
Fermo01/09/2026 18:01mancato rinvenimento beni in leasing
Non sono stati rinvenuti nè consegnati dal legale rappresentante della fallita beni della società dichiarata in l.g.
Dalla presentazione di due domande di rivendica, si è appresa l'esistenza di beni goduti in leasing dalla società (un contratto per un automezzo, altro contratto per beni tecnologici quali cellulari e laptop): sulle domande di rivendica è stato proposto il rigetto, appunto per la mancanza dei beni, ed uno dei due rivendicanti ha modificato la domanda in quella di ammissione al passivo del controvalore (è verosimile che anche l'altro rivendicante finisca per optarvi).
Si è anche chiesta autorizzazione a sciogliersi dai contratti di leasing (che è stata già concessa per un contratto, e verosimilmente sarà concessa per l'altro).
Chiedo Vostro cortese parere in ordine a quali siano, a questo punto, i doveri del curatore: se egli debba cioè attivarsi, e come, per il recupero dei beni, a partire dall'interpellare/diffidare alla consegna dei beni il legale rappresentante della società in l.g.
Peraltro, nell'ipotesi che il curatore infine recuperi i beni, ed i proprietari risultino ormai ammessi al passivo per il loro controvalore, viene da domandarsi se, previa inventariazione, i beni dovrebbero comunque essere restituiti, o se a quel punto possano essere trattenuti e liquidati dalla curatela.
Ringrazio anticipatamente.
Daniele Bacalini - Fermo
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/09/2026 17:39RE: mancato rinvenimento beni in leasing
Il curatore anche nella ricerca di beni da inventariare deve utilizzare la ordinaria diligenza a lui richiesta per cui oltre a chiedere al legale rappresentante della società ammessa alla liquidazione giudiziale notizie sulla sorte e destinazione dei beni che dovrebbero risultare all'attivo della società e altre ordinarie investigazioni, non deve fare altro. Nel caso, tuttavia uno dei beni rivendicati e non trovati è un automezzo che risulterà dal PRA essere intestato alla società in liquidazione e per questo potrebbe essere utile indagare , in base alla vetustà dell'automezzo, se conviene o non acquisirlo all'attivo in modo da evitare, se non conviene, di procedere alla trascrizione della sentenza previo il procedimento ex artt.142, comma 3, e 213, comma 2 CCII; se invece conviene acquisire il bene, bisogna fare la trascrizione al PRA e conemporanea denuncia di perdita del possesso, nonché, sollecitare il P.M., attraverso le relazioni, a svolgere indagini tramite polizia giudiziaria.
L'eventuale acquisizione del bene rivendicato dopo che l'istante ha modificato la domanda chiedendo l'ammissione al passivo per il controvalore, se avviene prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, consente all'istante di modificare ulteriormente la domanda tornando alla rivendica. Ove, invece, l'acquisizione avvenga dopo la esecutività dello stato passivo, poiché il presupposto dell'ammissione era costituito dalla mancanza del bene, il rivendicante dovrebbe chiedere la revocazione del credito ammesso (forzando la lettera del comma 5 dell'art. 207 CCII) e la restituzione del bene; ovviamente si può evitare questo procedimento procedendo concordemente alla rinuncia del credito ammesso e alla consegna del bene.
Non ci risultano precedenti specifici in materia; la recente Cass. n.7249 del 2026 ha sfiorato questo argomento statuendo che la modifica della domanda di rivendica in ammissione al passivo può avvenire solo in sede di udienza di verifica e non in sede di opposizione allo stato passivo con argomenti che potrebbero essere utilizzati nper escludere anche la accennata revocazione in caso di rinvenimento del bene.
Zucchetti SG srl
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