Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Cancellazione dal Registro Imprese

  • Debora Zani

    Brescia
    03/06/2025 11:12

    Cancellazione dal Registro Imprese

    Buongiorno,
    stando al comma 2 dell'art. 124 CCII, richiamato dal comma 3 dell'art. 235 CCII, il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale sarebbe reclamabile dai soggetti che non ne hanno ricevuto notifica trascorsi 90 giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento.
    Nel caso di un decreto datato 09/04/2025 la cui notifica al creditore istante è stata eseguita in data 05/05/2025 e ricevuta in data 28/05/2025, il termine dei 90 giorni per il reclamo andrebbe conteggiato dal 09/04/2025, è corretto?
    La cancellazione in Camera di Commercio andrebbe quindi eseguita entro tale data o al massimo in tale data per non incorrere in sanzioni per il ritardo?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2025 19:34

      RE: Cancellazione dal Registro Imprese

      Il termine per proporre reclamo di cui all'art. 124, comma 1, c.c.i.i. è di 10 giorni a partire dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il debitore, il curatore, il comitato dei creditori ed i soggetti che hanno chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento oggetto del reclamo. Per gli altri soggetti interessati il termine è sempre di 10 giorni ma per la sua decorrenza la norma riprende le forme di pubblicità legale o quelle disposte dal giudice, quale adempimento che equivale a notificazione e che garantisce la conoscenza dell'atto. Il comma 2 poi stabilisce che "In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura".
      La portata di questa disposizione non è stata mai sufficientemente chiarita, sembrando che il termine di 90 giorni sia comunque sempre applicabile in ogni caso, come anche lei sostiene, ovvero che sia applicabile soltanto nel caso in cui non decorra il termine breve di 10 giorni perché non è stata fatta la comunicazione o la notifica, questa sia incompleta o irregolare e così via. Noi propendiamo per questa seconda soluzione data l'affermata natura perentoria del termine breve, che verrebbe vanificato nella diversa interpretazione.
      Se si segue questa linea, nel caso in esame la notifica al creditore è stata ricevuta in data 28/05/2025 per cui, se questa è competa e regolare, il termine per proporre reclamo avanti alla Corte di appello verrebbe a scadere il 7 giugno, prorogato al 9 giugno cadendo il 7 di sabato.
      Se si segue la diversa linea interpretativa il termine sarebbe di 90 giorni a decorrere dal 09/04/2025, data di deposito del provvedimento in cancelleria, per cui verrebbe a scadere il 09.07.2025. Neanche questa data di scadenza tocca il periodo feriale e comunque la disposizione del comma 1 dell'art. 9 c.c.i.i., prevede che, salva diversa disposizione di legge, nelle procedure disciplinate dal nuovo codice non si applica la sospensione feriale dei termini, e nella specie del reclamo averso il provvedimento di chiusura non è prevista alcuna deroga.
      Zucchetti SG srl