Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

prededuzione credito professionale

  • Alessandro Tantardini

    CREMONA
    02/09/2025 09:19

    prededuzione credito professionale

    Un professionista, dottore commercialista, viene incaricato quale advisor di un concordato in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. La procedura viene omologata ex art. 180 L.F. in vigenza della legge fallimentare (anno 2022). L'incarico prevedeva la conclusione della prestazione con il decreto di omologa. Il concordato proseguì sino al 2024, anno nel quale fu dichiarata la liquidazione giudiziale essendo intervenuto nel frattempo il codice della crisi. In sede di ammissione al passivo, il professionista chiedeva l'ammissione in prededuzione dell'intero suo credito ritenendo non applicabile il disposto dell'art. 6 comma 1 CCII. Il GD, al contrario, ha ritenuto applicabile tale disposto in quanto il Tribunale aveva dichiarato la liquidazione giudiziale e non il fallimento. A parere del sottoscritto un credito certo, liquido ed esigibile (il mandato prevedeva che il compenso fosse corrisposto in fase di esecuzione come da piano concordatario poi omologato), cristallizzatosi con il decreto di omologa del concordato, non contestato dal commissario giudiziale in sede di relazione ex art. 172 L.F., non può essere falcidiato da una normativa postuma rispetto al momento della sua definizione, salvo che si considerino retroattive le norme del CCII.
    Credo che il quesito possa divenire di interesse diffuso, stante il fatto che diverse procedure di concordato in essere in vigenza della legge fallimentare, potrebbero subire la liquidazione giudiziale e che ad oggi, non mi risultano nè precedenti giurisprudenziali nè dottrinali sul punto.
    Cordialità
    Alessandro Tantardini