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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario
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Alessandro Bruno Barbalace
Monza (MB)20/03/2026 15:17PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario
Buongiorno,
sappiamo che il predetto privilegio può essere utilmente invocato dal creditore che abbia messo in atto azioni che si sono concretate in un'utilità per la massa creditoria e non solo a vantaggio del suo proprio interesse.
In questo senso, chiedo se il creditore (chirografario) che:
a. abbia attivato procedimento monitorio anteriormente all'apertura della l.g., ottenendo infine pignoramento sull'immobile del titolare della ditta individuale;
b. a fronte di tale atto si sia aperta la relativa procedura esecutiva, sempre anteriormente alla l.g.,
a fronte dell'apertura della l.g. e della decisione del curatore di interrompere la P.E. (istanza di improcedibilità accolta dal G.E.), possa validamente richiedere in sede di ammissione del proprio credito anche tutti gli oneri e spese connesse all'azione esecutiva, con rango privilegiato ex art. 2770, ritenendo che la sua azione sia stata svolta nell'interesse più ampio di tutto il ceto creditorio, quando accade che però l'immobile oggetto della sua azione fosse già gravato da ipoteca iscritta a suo tempo dal creditore fondiario (la banca che ha concesso il mutuo) e per importo sovrabbondante rispetto al valore dell'immobile medesimo, al punto che con ogni evidenza poteva essere già chiaro al creditore procedente che la sua azione non sarebbe servita a nulla, dal momento che appunto l'istituto di credito (che anche per questo motivo solitamente tarda ad agire) era assolutamente certo di poter recuperare il proprio credito almeno sino a concorrenza del valore dell'immobile quando fosse stato venduto e al netto dei costi di procedura.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/03/2026 19:29RE: PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario
Effettivamente la preesistenza di una ipoteca fondiaria per un valore superiore a quello dell'immobile compromette l'utilità per i creditori del pignoramento immobiliare sullo stesso bene in quanto, seppur l'iscrizione ipotecaria, non equivale ad una espropriazione è chiaro che nell'esecuzione conseguente al pignoramento del creditore fornito di decreto ingiuntivo sarebbe stato soddisfatto prioritariamente il creditore ipotecario.
In ogni caso, il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. assiste il credito per le spese del giudizio di esecuzione, che inizia con il pignoramento, per cui le spese precedenti (quelle del decreto ingiuntivo fino al precetto compreso) in quanto relative ad un giudizio di cognizione andrebbero collocate in chirografo.
Zucchetti Sg srl-
Flaminia Di Fani
ROMA22/04/2026 17:39RE: RE: PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario
mi collego alla discussione precedente che non ho ben compreso nei termini in cui a favore deil creditore procedente, in virtu dell'esecuzione promossa a seguito di pignoramento , possa essere risconosciuto quindi il privilegio ex art 2775 bis richiesto dall'istante sia sulla sorte che sulle spese liquidate o piuttosto il privilegio sia da intendersi sulle sole spese esecutive,
attendo cortese riscontro e ringrazio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/04/2026 15:52RE: RE: RE: PRIVILEGIO EX ART. 2770 per azione creditore chirografario in presenza di ipoteca precedente da mutuo fondiario
I privilegi sono attribuiti dalla legge in ragione della causa del credito (art. 2745 c.c.) per cui ogni tipologia di credito può essere assistita da un privilegio qualora il legislatore abbia ritenuto di attribuirlo per fornire una prelazione a quel determinato credito e stabilirne il grado. Pertanto il credito per capitale può essere chirografario o privilegiato qualora il legislatore abbia ritenuto di attribuirgli una preferenza, a tutela ad esempio del lavoro subordinato- art. 2751 bis n. 1 c.c.- o autonomo art. 2751bis n. 2 c.c., e così via. Al credito per spese di esecuzione è attribuito il privilegio di cui all'art. 2755 c.c., per le esecuzioni mobiliari, e quello di cui all'art. 2770 c.c. per le esecuzioni immobiliari, sicchè il credito per capitale va tenuto distinto da quello per le spese di esecuzione.
A queste ultime, come detto, è attribuito il privilegio di cui all'art. 2755 o art. 2770 c.c. ed entrambe le norme prevedono che il privilegio va concesso se l'esecuzione, che inizia con il pignoramento, è stata di utilità per i creditori in quanto bloccando il bene gravato dal pignoramento il debitore non ha potuto liberarsene.
Nella risposta che precede abbiamo escluso il privilegio per spese esecuzione immlobiliare di cui all'art. 2770 c.c. perché essendo il bene colpito già gravato da ipoteca, comunque il ricavato dell'esecuzione sarebbe stato assegnato al creditore ipotecario e, quindi il pignoramento non era di alcuna utilità per la massa dei creditori. In questo discorso non entra in ballo l'art. 2775 bis c.c. da lei richiamato, in quanto questo riguarda il privilegio per i crediti del promissario acquirente nascenti dalla mancata esecuzione del preliminare.
Zucchetti SG Srl
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