Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE

  • Massimo Torri

    RIMINI
    22/11/2023 15:49

    ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE

    Buongiorno,
    l'art. 10, punto 2 lett. c) CCII dispone l'obbligo in capo al curatore di comunicare un domicilio digitale al debitore e al legale rappresentante della società qualora quest'ultimi non posseggano indirizzi di posta elettronica certificata.
    In riferimento a ciò, vorrei chiedervi se ritenente comunque applicabile tale obbligo nel caso in cui la liquidazione giudiziale abbia riguardato un'impresa individuale dove il debitore/imprenditore è deceduto. Qualora l'obbligo persista, vi chiedo a chi debbano essere spedite le credenziali per l'attivazione del domicilio fiscale e, quindi, chi sia il soggetto che gestirà tale indirizzo di posta elettronica.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2023 17:24

      RE: ART. 10 CCII COMUNICAZIONI TELEMATICHE

      La morte dell'imprenditore individuale porta conseguenze che vanno al di là del problema del domicilio digitale, in quanto bisogna stabilire se la morte è antecedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale- nel qual caso bisognerà vedere come si è evoluta la vicenda ereditaria, chi è stato sentito nella fase prefallimentare; se la morte è avvenuta dopo l'apertura della procedura trovano applicazione gli artt. 35 e 36 CCII. L'assegnazione del domicilio digitale avverrà di conseguenza ai soggetti che, nell'uno e nell'altro caso, rappresenteranno il de cuius.
      Zucchetti SG srl