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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Privilegi Agenzia Entrate Riscossione
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Debora Zani
Brescia27/11/2025 14:02Privilegi Agenzia Entrate Riscossione
Buongiorno,
l'Agenzia Entrate Riscossione chiede l'ammissione al privilegio di due importi diversi nei seguenti termini:
- privilegio (ante 1) artt. 2758 cc e 16 d Lgs 504/95 art. 2749;
- privilegio art. 16 TU 504/95 art. 2758/n. 7 art. 2778, quest'ultimo posizionandolo nell'elenco dei privilegi richiesto, che di solito è in ordine di soddisfacimento, subito dopo il privilegio (ante 1) e prima dei privilegi 2778 n. 1 e seguenti.
A quali codici dei privilegi di Fallco corrispondono i privilegi sopra citati?
Ringrazio e porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2025 16:49RE: Privilegi Agenzia Entrate Riscossione
Bisognerebbe iniziare a rigettare tutte le domande presentate dall'AER con le sole sigle, perché non sempre è identificabile il credito cui si riferiscono.
Tanto avviene nel caso, ove la prima voce fa riferimento ad un "privilegio (ante 1) artt. 2758 cc e 16 d Lgs 504/95 art. 2749" senza tener conto che l'art. 2758 c.c. prevede almeno tre tipi di privilegio per crediti tributari diversi.
Probabilmente la richiesta si riferisce al privilegio di cui al primo comma dell'art. 2758 c.c. riguardante i tributi indiretti dello Stato. Questi crediti godono di un privilegio speciale che occuperebbe il grado settimo nella graduatoria di cui all'art. 2778 c.c., che tuttavia fa salva diversa disposizione di legge. La diversa disposizione di legge è costituita nel caso dal primo comma dell'art. 16 del D.lgs n. 504 del 1995, il quale stabilisce che "Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico (dedicato proprio all'imposizione indiretta), ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi". Trattasi di un privilegio speciale sui beni indicati che va collocato prima degli altri, ma comunque dopo i crediti di cui all'art. 2751 bis c.c., corrispondente nella Tabella Fallco alla voce
Prg. 19, Prefer. A7.6, Spe.
CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO -altri crediti non identificati creati da leggi speciali e dichiarati preferibili ad ogni altro-
Respingeremmo invece la seconda voce di credito per assoluta incertezza del credito garantito. Se si tratta di accise, ad esempio, la versione aggiornata del terzo comma dell'art.16 del citato d.lgs n. 504 del 1995 dal comma terzo dell'art. 16 d,lgs n. 504 del 1995 dispone che "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione". Pertanto tali crediti troverebbero una collocazione dopo il diciottesimo grado. Se invece la voce si riferisce all'IVA riprenderebbe la collocazione ante primo grado di cui al primo comma del cittao decreto legislativo.
E così via.
Zucchetti SG srl
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