Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

privilegio professionisti composizione negoziata in successiva Liquidazione Giudiziale

  • Nicolò Reggio

    Alessandria
    21/01/2026 12:15

    privilegio professionisti composizione negoziata in successiva Liquidazione Giudiziale

    Buongiorno,
    una società aveva aderito alla composizione negoziata, poi naufragata ed a seguito della quale è stata poi dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale.
    In seno alla predetta Composizione, era stata ravvisata quale possibile soluzione di risanamento il piano di ristrutturazione dei debiti.
    La società ha dunque nominato, oltre al legale che già aveva, ulteriori due professionisti, Ing. che ha redetta perizia di stima dei beni immobili della società e l'attestatore del piano di ristrutturazione.
    Il primo ha esaurito l'incarico, redigendo perizia, ove il secondo, pur avendo svolte le verifiche e lavoro, non aveva di poi rilasciata la attestazione formale in quanto poi non si erano verificate la condizioni per l'approvazione del piano di ristrutturazione.
    Piano, come detto, mai depositato in quanto è stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale.
    Ora, se pacifico mi pare il riconoscimento del grado di prededuzione in sede di liquidazione all'esperto nominato in sede di composizione negoziata, non altrettanto mi pare per gli altri professionisti citati, avvocato, Ing. estimatore degli immobili ed attestatore del piano (mai depositato).
    Grazie in anticipo.
    Nicolò Reggio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/01/2026 11:40

      RE: privilegio professionisti composizione negoziata in successiva Liquidazione Giudiziale

      A nostro avviso per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla lettura dell'art. 6, comma 1, lettera b) c.c.i.i. e dell'art. 25-ter, comma 12 c.c.i.i.
      Muovendo da quest'ultima possiamo dire che il compenso dell'esperto è chiaramente prededucibile per espressa previsione normativa.
      L'art. 6 comma 1 let. b) ci dice invece che sono prededucibili: "
      "i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati".
      Come si vede, condizione di prededucibilità è la omologazione dell'accordo, mancando la quale essa non può essere riconisciuta.