Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

contratto di locazione immobile in scadenza

  • Nicoletta Manto

    Asti
    01/09/2025 11:20

    contratto di locazione immobile in scadenza

    Buonasera
    con riferimento a un a procedura di L.G. è in essere un contratto di locazione abitativa (il locatore è la società in LG.) con scadenza 31/5/2026 (durata di 4 anni)
    sul contratto stipulato era stato indicato che : qualora il locatore non si avvalga della facoltà di dinego del rinnovo del contratto per motivi di cui all'art.3 L.431/98, la locazione sarà rinnovata per ulteriori 4 anni. Alla scadenza successiva alla prima le parti potranno attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo con le procedure di cui all'art. 2comma 1 L. 431/98.

    il G.D. mi ha confermato che non sussistono i presupposti per recedere ex art 185 CCII
    ma il curatore può nel termine previsto dai contratti manifestare l'intenzione di non procedere al rinnovo

    -ora volevo cortesemente sapere se è sufficiente inviare Raccomandata al conduttore con la non intenzione a rinnovare il contratto oppure è necessaria preventiva istanza e autorizzazione del G.D, non essendovi C.d.c a comunicare l'intenzione di non rinnovare i rapporti da allegare alla raccomandata da inviare al conduttore?
    -se il conduttore non è intenzionato a lasciare l'immobile dopo l'invio della comunicazione cosa comporta?


    premetto che l'immobile fa parte dell'attivo e deve essere periziato e venduto

    grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2025 15:39

      RE: contratto di locazione immobile in scadenza

      La comunicazione di non rinnovo va effettuata con le modalità descritte nel contratto e, in mancanza, con raccomandata o anche con comunicazione a mezzo Pec. Trattandosi di esecuzione di una clausola contrattuale e non della opzione di cui al comma 2 dell'art. 185 CCII non riteniamo necessaria che la decisione ia preventivamente autorizzata dal comitato dei creditori o dal giudice delegato in sostituzione; tuttavia, poiché tale atto di non rinnovo potrebbe essere considerato una atto di straordinaria amministrazione (a nostro avviso non lo è) che comunque abbisognerebbe dell'autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi del comma 1 dell'art. 132 CCII, è opportuno munirsi di detta autorizzazione.
      A seguito di detta comunicazione, il conduttore, ove non sollevi eccezioni e contesti la decisione, è da considerare un occupante senza titolo per cui la curatela può ottenere il rilascio dell'immobile.
      Zucchetti SG Srl