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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ipoteca ed obbligo di cancellazione
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Francesco Baietta
PESARO (PU)05/03/2026 19:38ipoteca ed obbligo di cancellazione
Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale qualore il curatore debba iscrivere ipoteca sul bene immobile del debitore, a garanzia del credito che la procedura vanta nei confronti del debitore, ed al termine delle azioni legali, la curatela dopo aver ottenuto dal debitore le somme di denaro indicate in sentenza giudiziale, si chiede se:
1- Sia obbligatorio per la curatela procedere alla cancellazione dell ipoteca sul bene immobile
Ed in tal caso quale è la procedura ( ad es. istanza al giudice di cancellazione per avvenuto incasso del credito)
2- Oppure dato che l'ipoteca è stata iscritta dalla curatela per mancato pagamento da parte del debitore, la cancellazione dell' ipoteca è un ONERE ed un COSTO a carico del debitore che determinato l'attivazione di tutta la procedura di iscrizione ipotecaria per effetto del mancato pagamento di quanto indicato in sentenza
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2026 09:00RE: ipoteca ed obbligo di cancellazione
Trattandosi di ipoteca presa dalla curatela a garanzia di un proprio credito, si seguono le regole ordinaria per l'iscrizione e la cancellazione, per cui è da escludere ogni intervento del giudice delegato, che dispone la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie esistenti sui beni dell'attivo che sono stati liquidati.
A parte le ipoteche legali, che non interessano la fattispecie in esame, l'ipoteca può essere giudiziale o volontaria. Nel primo caso è necessario un titolo giudiziale in base al quale il creditore può iscrivere ipoteca (ad esempio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, una sentenza di condanna, ecc.), nel secondo caso l'iscrizione è fondata sul consenso che dà il debitore alla iscrizione.
Diverse, quindi, sono anche le modalità della estinzione dell'ipoteca che avviene attraverso la cancellazione dell'iscrizione e che, nel caso prospettato, è conseguenza della estinzione dell'obbligazione garantita (le altre cause di estinzione sono indicate nell'art. 2878 c.c.). Nel caso di ipoteca convenzionale (che non rientri nella Legge Bersani n. 40/200, che riguarda ipoteche volontarie iscritte a garanzia di un mutuo effettuato da un ente finanziario) è necessario l'assenso del creditore che dichiari che il proprio credito è stato pagato. Allo scopo l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca deve essere formalizzato nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio, che deposita l'atto presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio competente che provvederà ad eseguire l'annotazione di cancellazione a margine della nota di iscrizione ipotecaria. Il creditore è tenuto, su richiesta, a rilasciare detto assenzo, una volta che è stato pagato, ma non a chiedere la cancellazione, che è nell'interesse del debitore che vi deve provvedere per avere l'immobile libero.
La cancellazione dell'ipoteca giudiziale richiede sempre un'iniziativa da parte del soggetto interessato in possesso di un titolo idoneo che può essere costituito o da un provvedimento giudiziario che ordina la cancellazione (ad esempio la sentenza definitiva di opposizione a decreto ingiuntivo sulla base del quale era stata iscritta l'ipoteca) oppure da un atto notarile col quale il creditore presta il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, come nel caso precedente.
Le spese dell'iscrizione sono a carico del debitore ma vanno anticipate da chi chiede l'iscrizione (art. 2846 c.c.); anche le spese della cancellazione sono a carico del debitore, che è il soggetto che la richiede.
Zucchetti SG srl
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