Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

APERTURA P-IVA CESSATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DITTA INDIVIDUALE

  • Giada Tosti

    Perugia
    18/10/2026 17:39

    APERTURA P-IVA CESSATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DITTA INDIVIDUALE

    Nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale riguardante una ditta individuale, la cui partita IVA risulta attualmente cessata, il debitore è proprietario di un immobile precedentemente utilizzato come magazzino per l'esercizio dell'attività, ma che non risulta iscritto tra i beni strumentali dell'impresa.

    All'interno dell'immobile sono presenti alcuni beni mobili e attrezzature, tra cui presumibilmente impalcature e materiali edili, la cui natura, consistenza e possibilità di realizzo devono ancora essere accertate mediante ricognizione da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG).

    L'immobile sarà destinato alla liquidazione nell'ambito della procedura, mentre per i beni mobili non sono ancora state definite l'effettiva consistenza.

    Si chiede se, in tale situazione, il curatore sia tenuto a procedere sin da subito alla riapertura della partita IVA della ditta individuale, considerata la presenza dell'immobile e dei beni mobili potenzialmente riconducibili alla precedente attività imprenditoriale, oppure se sia possibile attendere l'esito della ricognizione dell'IVG e la definizione delle concrete operazioni di liquidazione.

    Si chiede, inoltre, se la vendita dell'immobile, non risultando lo stesso contabilizzato tra i beni strumentali dell'impresa, possa essere considerata un'operazione estranea al campo di applicazione dell'IVA e se, pertanto, l'eventuale necessità di riapertura della partita IVA debba essere valutata esclusivamente in relazione alla successiva vendita delle attrezzature e dei materiali riconducibili all'attività imprenditoriale.

    Si ringrazia anticipatamente per il riscontro.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/10/2026 16:02

      RE: APERTURA P-IVA CESSATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DITTA INDIVIDUALE

      La questione non è di facile soluzione.

      L'art. 65, comma 1, TUIR stabilisce che "Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi ... Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario".

      Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 144-2007/T afferma che, ai fini IVA, "rimangono escluse dal campo di applicazione del tributo le cessioni che sono effettuate "da privato", vale a dire quelle che riguardano i beni che fanno parte del patrimonio personale dell'imprenditore o che hanno una destinazione extra-imprenditoriale. ... per gli imprenditori individuali l'immobile oggetto di cessione potrebbe far parte del patrimonio d'impresa, ovvero del patrimonio personale dell'imprenditore. Il problema dovrà essere quindi risolto tenendo in considerazione le indicazioni di cui all'art. 65 del Tuir".

      Tale studio ritaniamo faccia, ancorché indirettamente, due affermazioni:

      - da un lato la congiunzione "o" ci fa pensare che anche un bene a destinazione imprenditoriale possa far parte della sfera personale e quindi la sua cessione sia fuori campo IVA

      - dall'altro, che l'art. 65 TUIR possa avere rilevanza anche ai fini IVA (anche se forse non decisiva, dato che la locuzione è "tenendo in considerazione le indicazioni" e non "sulla base di quanto stabilito").

      Personalmente in assenza di prese di posizione ufficiali propendiamo sempre per la lettera della norma, e la precisazione "ai fini delle imposte dirette" ci pare sufficientemente forte per suggerirci di cercare altrove la risposta al problema della collocazione ai fini IVA.


      Non esiste ai fini IVA una disposizione analoga all'art. 65 TUIR, e l'unica fonte giurisprudenziale che abbiamo reperito, relativa ad altra fattispecie ma le cui conclusioni possono forse essere utili per inquadrare la questione qui in esame, è la sentenza Corte di giustizia europea, C-291/92.

      Essa si occupa del corretto trattamento dei beni a uso promiscuo, e al punto 21 recita: "la ripartizione fra la parte destinata all'esercizio delle attività professionali e quella riservata all'uso privato del soggetto passivo deve essere effettuata in base alle proporzioni di uso professionale e di uso privato durante l'anno d'acquisto ... Il soggetto passivo deve peraltro manifestare, durante tutto il periodo nel corso del quale detiene il bene di cui trattasi, l'intenzione di conservarne una parte nel suo patrimonio privato".

      La Corte pare quindi sposare una tesi che potremmo definire "sostanzialista", ponendo l'accento non sulle scelte dall'impreditore ma sull'uso privato o d'impresa dell'immobile.

      Se si condivide tale impostazxione, trattandosi di un magazzino, utilizzato per l'esercizio dell'attività, si tratta di valutare se il mancato inserimento nell'inventario possa essere inteso come manifestazione dell'intenzione di considerare tale immobile fuori dal perimetro dell'impresa.

      Tale valutazione non ci pare semplice, riteniamo quindi doveroso (stante l'evidente utilizzo come bene strumentale) approfondire come l'immobile sia stato acquistato e trattato: è stata detratta l'IVA sull'acquisto? è stata detratta l'IVA sulle eventuali spese di manutenzione? l'IMU è confluita fra i costi d'impresa? ecc.

      Solo sulla base di tali elementi riteniamo si possa decidere se considerarlo o meno "bene d'impresa", la cui cessione abbia rilevanza ai fini IVA (a parte il fatto che imposta non dovrebbe essercene mai, dato che o l'operazione è esente o, se acquistata da un soggetto iVA, soggetta al regime di reverse charge)