Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nomina coadiutore consulente del lavoro

  • Marco Lombi

    Santarcangelo di Romagna (RN)
    09/03/2026 11:51

    Nomina coadiutore consulente del lavoro

    Procedura aperta in data 03/03/26.
    Attualmente non vi è attivo (e non si sa se ve ne sarà)
    In vista della scadenza per l'invio delle CU 2026 anno 2025 il curatore vorrebbe incaricare il consulente del lavoro che ha sempre seguito la società e che ha gestito i rapporti di lavoro nell'anno 2025.
    Attualmente non è ancora stato nominato il comitato dei creditori.
    Quale procedura occorre seguire:
    a) chiedere al giudice la nomina di un coadiutore (art. 129 CCII) con spese anticipate dall'erario. In tal caso come funziona il recupero di tali spese in caso di eventuale attivo?
    b) chiedere al giudice la nomina di un coadiutore e considerare il debito per la prestazione svolta dal consulente come spesa prededucibile senza chiedere che la spesa sia anticipata dall'erario?
    c) Altro?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/03/2026 18:18

      RE: Nomina coadiutore consulente del lavoro

      In mancanza di attivo e nell'incertezza circa la possibilità di recuperarne in futuro, è preferibile chiedere al giudice delegato l'attestazione di mancanza di fondi di cui all'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 sufficiente ad ottenere il gratuito patrocinio. Poi, non essendo stato ancora nominato il comitato dei creditori, può chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina di un coadiutore esperto in materia di lavoro, indicandone il nominativo e le ragioni della scelta di costui. La spesa per il coadiutore è da soddisfare in prededuzione a norma dell'art. 6, comma 1,, lett. d), CCII e il pagamento sarà anticipato dallo Sato se la procedura continua ad essere priva di fondi; nel momento in cui la procedura ha un attivo, lei deve farlo presente al giudice delegato che, a norma dell'art. 146 dello stesso DPR è tenuto ad assicurare il tempestivo recupero delle spese anticipate; a quel punto la cancelleria provvede a liquidare le spese prenotate a debito o anticipate dallo Stato.
      Zucchetti SG Srl
      • Marco Lombi

        Santarcangelo di Romagna (RN)
        10/03/2026 12:29

        RE: RE: Nomina coadiutore consulente del lavoro

        Sono stato nominato curatore in data 03/03/26, in prima battuta ho potuto constatare che non sono state predisposte le buste paga di persone assunte negli anni passati e anno 2025 (fino ad aprile 2025, momento di cessazione dell'attività). Non sono stati fatti adempimenti inps, inail ecc. Il consulente del lavori mi comunica che venivano comunicate le assunzioni e nel 2025 hanno emesso buste paga solamente per un dipendente, mentre per gli altri dipendenti non ha provveduto all'emissione delle buste paga in quanto la società fallita non gli avrebbe mai comunicato le ore lavorate al consulente del lavoro.
        Il curatore è tenuto a ricostruire tutto l'arretrato e procedere agli adempimenti in materia di lavoro (emissione buste paga, uniemens ecc) per gli anni pregressi? Se si, come è possibile farlo visto che non sono state comunicate le ore di lavoro e fino a che anno deve essere fatto? Per quanto riguarda il termine del 16/3 per CU 2026 anno 2025 sarei propenso a trasmettere solamente quelle relative al dipendente per il quale sono state emesse buste paga. Anche perchè non ci sono materialmente i tempi tecnici per procedere a ricostruire tutto ed emettere CU entro il 16/3. Concordate?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/03/2026 16:48

          RE: RE: RE: Nomina coadiutore consulente del lavoro

          Nell'ambito del fallimento o della liquidazione giudiziaria, il curatore è tenuto ad effettuare tutte le operazioni previste dalla normativa fiscale e lavoristica, tra le quali vi sono gli adempimenti relativi alla Certificazione Unica. In quanto tale organo assume il ruolo di sostituto d'imposta durante il perdurare della procedura. Tuttavia l'adempimento di tale compito richiede che il curatore disponga dei dati necessari per la corretta imputazione dei versamenti eseguiti e delle ritenute operate; in mancanza può chiedere come coadiutore un esperto del lavoro, ma se, come nel caso, neanche questi è in grado di ricostruire il rapporto di lavoro pregresso per l'insufficienza dei dati disponibili, il curatore non può emettere la certificazione unica e tutto è rinviato al momento della veroifica dei crediti.
          In conclusione, condividiamo il suo modus operandi in vista anche della imminente scadenza.
          Zucchetti Sg srl