Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ammissione in via privilegiata ex art 2751-bis, n. 2, c.c., - prestazioni d'opera intellettuale

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    28/04/2026 12:17

    Ammissione in via privilegiata ex art 2751-bis, n. 2, c.c., - prestazioni d'opera intellettuale

    Il privilegio richiesto per prestazioni d'opera intellettuale spetta solo alle persone fisiche o anche alle associazioni e aziende (persone giuridiche). Può essere degradato in chirografo ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/04/2026 17:51

      RE: Ammissione in via privilegiata ex art 2751-bis, n. 2, c.c., - prestazioni d'opera intellettuale

      In linea generale il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. è teso a tutelare il lavoro personale autonomo, per cui non può essere attribuito al credito di una società tra professionisti. Tuttavia la giurisprudenza ammette che l'eventuale instaurazione del rapporto professionale, formalmente avvenuta in capo ad uno studio associato, non è ostativa al riconoscimento del citato privilegio "soltanto se risulti, da un lato, il previo coinvolgimento e la individuazione del professionista da parte del committente, dall'altro, sia lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del medesimo professionista sia l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e dunque la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore" (Cass. 23/12/2024, n. 34044). O anche che "il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore"" (Cass. 16/12/2024, n. 32737) e su questa linea si colloca anche la precedente giurisprudenza.
      In mancanza del requisito della personalità il privilegio non va riconosciuto e, quindi il credito insinuato va ammesso in chirografo.
      Zucchetti Sg srl .