Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

insinuazione spese legali negoziazione assistita

  • Marco Arcari

    Nova Milanese (MI)
    31/05/2023 12:17

    insinuazione spese legali negoziazione assistita

    Buongiorno, in una insinuazione al passivo un promissario acquirente (preliminare registrato) mi chiede la restituzione degli acconti, questione pacifica, oltre alle spese di negoziazione assistita in quanto procedimento obbligatorio per far valere le proprie ragioni per via giudiziale. L'inadempimento della società fallita è piuttosto palese.
    Il procedimento è poi stato avviato (ma non concluso e nel frattempo è intervenuto il fallimento di cui sono curatore).
    Le posizione del creditore è che essendo una precondizione di procedibilità, deve essere ritenuta spesa necessaria alla tutela del credito e dunque essere riconosciuta (assumerei in ipotesi eventualmente al chirografo, contrariamente agli acconti versati).
    Il parallelo logico, non so quanto attinente, mutatis mutandi, potrebbe essere con il necessario precetto nell'esecuzione immobiliare, quale atto necessario, non riconosciuto per via giudiziaria, il quale viene riconosciuto tra le spese del procedente, ma in tal caso l'interesse è di procedura (l'avvio della esecuzione stessa) mentre qui l'interesse è di parte, non riferibile in alcun modo alla massa, per cui io personalmente lo escluderei. Ma non ho mai avuto simili esperienze.
    Cortesemente voi cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/05/2023 20:18

      RE: insinuazione spese legali negoziazione assistita

      Ci permettiamo di dissentire dalla sua proposta in quanto il creditore, avendo sostenuto delle spese per una controversia soggetta a mediazione obbligatoria con necessaria assistenza legale, ha diritto alla rifusione delle spese legali in quanto il ricorso al giudice, per il quale era propedeutica la fase stragiudiziale (non conclusa per il sopravvenuto fallimento), era stato determinato dall'inadempimento della parte poi dichiarata fallita, che lei stesso ammette. In tal senso Trib. Trieste 11 marzo 2021, ma sul punto sono intervenute anche le Sez. unite (Cass., sez. un., 10 luglio 2017, n. 16990 che hanno affermato il seguente principio: "il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. Per poter porre a carico del danneggiante quella spesa, essa deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e non deve essere stata in concreto superflua".
      Secondo le Sezioni unite, quindi, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente subito dal danneggiato e, quindi, il relativo ristoro deve essere richiesto con domanda tempestivamente formulata nonché allegando e provando i fatti costitutivi secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il risarcimento del danno subito, per cui anche seguendo questo percorso argomentativo, si perviene alla stessa conclusione dato che il danno (ossia la necessità di adire la mediazione9 è stato determinato dall'inadempimento della controparte ed essendo la mediazione obbligatoria la spesa era necessaria.
      Quanto alla collocazione del credito, sia che si ritenga la spesa in questione come necessaria per l'instaurazione di un giudizio di cognizione sia che si configuri come danno, il relativo credito alla refusione va ammesso in chirografo spettando (nella prima ipotesi) il privilegio ai soli crediti per azioni esecutive e cautelari e, nella seconda. Non derivando il danno da una delle ipotesi previste dall'art. 2768 c.c.
      Zucchetti SG srl