Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

AMMISSIONE AL PASSIVO E PRECLUSIONE SUCCESSIVA AZIONE PER ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO

  • Danilo Catapano

    LUCERA (FG)
    03/07/2025 08:08

    AMMISSIONE AL PASSIVO E PRECLUSIONE SUCCESSIVA AZIONE PER ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO

    Buongiorno gent.mi, gradirei sottoporre alla vostra attenzione un quesito riguardante una situazione che mi coinvolge attualmente.
    Sono Commissario Liquidatore in una procedura di Scioglimento per Atto dell' Autorità Amministrativa (ex art. 2545 septiesdecies cc) di una cooperativa e sto predisponendo il relativo stato passivo della procedura, tutto ciò ovviamente senza il sindacato giurisdizionale del GD.
    Sin da subito ho valutato,insieme ad una collega avvocato, la possibilità di contestare la pretesa della banca per abusiva concessione del credito su un mutuo di cospicuo importo concesso dalla banca nel 2020 in condizioni piuttosto dubbie.
    Ciò detto, il dubbio che mi attanaglia è il seguente:
    dovendo nelle more redigere prima lo stato passivo, non rientrando la fattispecie in esame nei casi di ammissione con riserva del credito, l'eventuale ammissione del credito della banca, nel frattempo insinuatasi, preclude la futura domanda di abusiva concessione del credito?
    Non potendo ammettere il credito con riserva e non riuscendo, allo stato, ad ammetterlo solo in parte del credito avevo pensato di optare per l'ammissione dando semplicemente menzione nelle motivazioni di una riserva di future azioni legali per contestare la pretesa per i motivi di cui sopra.
    Cosa consigliereste?
    Ringraziandovi anticipatamente per la precisa e puntuale risposta, porgo distinti saluti.
    DC
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/07/2025 11:13

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO E PRECLUSIONE SUCCESSIVA AZIONE PER ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO

      La questione del merito creditizio-che rappresenta lo strumento al quale parametrare la diligenza del debitore nell'accesso al credito- è molto complessa tanto che gli effetti della violazione dei relativi parametri è stata oggetto di esame da parte della dottrina e giurisprudenza con riferimento alla responsabilità del debitore nell'indebitamento ed a quella del creditore nell'erogazione del credito, oltre che con riguardo all'eventuale nullità del contratto di finanziamento.
      Tanto chiarito, noi conveniamo con la tesi che muove dall'idea che nella procedura di liquidazione giudiziale, come nella liquidazione coatta, il merito creditizio del debitore non è direttamente rilevante, in quanto la procedura è finalizzata alla liquidazione del patrimonio e sulla distribuzione del ricavato ai creditori.
      Questo porta come conseguenza la validità del finanziamento e la possibilità di chiedere alla banca finanziatrice coinvolta il risarcimento danni. Venendo, quindi, alla sua domanda è sicuramente preferibile al momento dell'ammissione del credito che il curatore si riserva di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno per violazione da parte della banca dei parametri per la concessione del credito .Non è una ammissione con riserva, ma è utile per evitare che la controparte ritenga che con l'ammissione del credito la questione sia chiusa.
      Zucchetti SG Srl