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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ammissione al passivo e preclusione
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Fabiola Capparelli
Altomonte (CS)13/05/2026 15:56ammissione al passivo e preclusione
La Cassazione-sez. tributaria- ha rigettato il ricorso promosso dalla società , quando era in bonis, ed accolto l'appello incidentale della Agenzia Entrate Riscossione; ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità
Secondo l'art. 63 del lgs n. 596/92, se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue
L'agenzia Entrate della Riscossione era stata ammessa al passivo della liquidazione giudiziale con riserva, proprio perché pendeva il ricorso in Cassazione
Negli estratti ruolo, a corredo della domanda ammessa con riserva, è richiamato l'avviso di accertamento impugnato, epperò la Agenzia chiede l'ammissione al passivo per importi inferiori a quelli riportati nello avviso di accertamento
Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 6/11/24
A questo punto mi domando: se non riassumo, l'Agenzia Entrate della Riscossione, o comunque l'Agenzia delle Entrate, può essere ammessa al passivo per gli ulteriore importi non domandati epperò riconosciuti dalla Cassazione con l'accoglimento dello appello incidentale?
Preciso che la curatela si è costituta nel giudizio in Cassazione
Il curatore ritengo sia tenuto a valutare anche la convenienza dei costi di un giudizio di riassunzione
Vi ringrazio, sin d'ora, per il competente supporto
Fabiola Capparelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2026 19:56RE: ammissione al passivo e preclusione
La Cassazione ha ripetutamente affermato che "La mancata riassunzione di un giudizio tributario a seguito di sentenza di cassazione con rinvio comporta la sua estinzione, ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento e decorrenza del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, con azzeramento dell'effetto interruttivo della prescrizione dato dalla pendenza del processo". In termini, Cass. 22/02/2025, n. 4706; conf. tra le ult. Cass. 16/09/2021, n. 25014; Cass. 15/06/2018, n. 15874.
Da tanto discende che, se il giudizio di rinvio non viene riassunto, certamente l'Agenzia Entrate della Riscossione, o comunque l'Agenzia delle Entrate, non può far valere nella procedura concorsuale gli ulteriore importi riconosciuti dalla Cassazione con l'accoglimento dell'appello incidentale dal momento che ogni giudizio in proposito deve ritenersi estinto. La mancata riassunzione del giudizio di rinvio, si riversa però anche sull'ammissione già effettuata con riserva della definizione della controversia giudiziaria avanti agli organi tributari dato che la mancata riassunzione determina la definitività dell'avviso di accertamento, per cui mancando l'accertamento giudiziario la risrva andrebbe sciolkta ammettendo il credito per l'importo di cui all'avviso.
Zucchetti SG srl-
Fabiola Capparelli
Altomonte (CS)14/05/2026 09:51RE: RE: ammissione al passivo e preclusione
Buongiorno
Grazie per il riscontro
Il dubbio mi nasce dalla circostanza che la Agenzai Entrate Riscossione nella domanda di ammissione al passivo, ammessa con riserva, non ha chiesto tutti gli importi di cui allo avviso di accertamento impugnato. Quindi il curatore a scioglimento della riserva dovrebbe ammettere solo l'importo ammesso con riserva. L'ammissione al passivo degli ulteriori importi non dovrebbe essere precluso anche come domanda tardiva?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2026 16:48RE: RE: RE: ammissione al passivo e preclusione
Noi abbiamo espresso nella risposta che precede il principio che regge la materia in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, da cui discende la preclusione per l'AER di chiedere gli ulteriori importi riconosciuti dalla Cassazione e la definitività dell'avviso di accertamento, trasfuso nel ruolo. Se poi l'AER ha chiesto l'ammissione per un importo inferiore e questo è stato ammesso con riserva, è detto importo che diventa definitivo nello stato passivo a scioglimento della riserva.
Quanto alla tardività della domanda per gli ulteriori importi, a parte il fatto che la domanda potrebbe essere ultra tardiva e non si è discusso della imputabilità del ritardo, il fatto che sia venuto meno il titolo che ammetteva il credito è più radicale e assorbente della eventuale tardività.
Zucchetti SG srl-
Fabiola Capparelli
Altomonte (CS)17/05/2026 20:21RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo e preclusione
Il titolo della domanda ammessa con riserva è l'avviso di accertamento , che diventerebbe definitivo con la mancata riassunzione.
Ormai per detto titolo, una nuova domanda di ammissione al passivo, avendo ad oggetto importi maggiori relativi allo stesso tributo , a mio avviso dovrebbe essere inammissibile.
A questo punto come curatore potrei valutare la convenienza a non riassumere
sempre grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/05/2026 10:17RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo e preclusione
Corretta la considerazione sulla inammissibilità di una nuova domanda per ulteriori importi diversi da quelli già ammessi e dipendenti dallo stesso titolo; quanto alla valutazione se riassumere o non il giudizio di rinvio, questa può farla soltanto lei che conosce gli atti, femo restando che potrebbe procedere alla riassunzione anche la controparte.
Zucchetti Sg srl-
Fabiola Capparelli
Altomonte (CS)19/05/2026 10:40RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo e preclusione
Ancora grazie per il supposto
cordilità Fabiola Capparelli
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